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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 19 Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti
1 I fornitori di servizi finanziari possono dare in prestito come controparte strumenti finanziari dai portafogli dei clienti o fungere da intermediari per simili operazioni quali agenti soltanto se i clienti hanno previamente autorizzato in maniera esplicita queste operazioni in un accordo distinto dalle condizioni generali.
2 L’autorizzazione dei clienti è valida solamente se:
a. sono stati previamente messi al corrente in modo comprensibile sui rischi connessi con le singole operazioni;
b. hanno un diritto a conguagli per i redditi maturati sugli strumenti finanziari dati in prestito; e
c. vengono indennizzati per gli strumenti finanziari dati in prestito.
3 Se il cliente non è un cliente professionale, l’autorizzazione deve essere rilasciata per scritto.
4 Non sono ammesse operazioni scoperte con strumenti finanziari di clienti privati.
Sezione 6: Clienti istituzionali
Art. 20
Nel caso di operazioni con clienti istituzionali, si applicano per analogia gli articoli 6, 7, 8 capoverso 1, 9 e 16 capoverso 2 e le disposizioni della sezione 5. Le rimanenti disposizioni del capitolo 1 non sono applicabili.
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 1: Misure organizzative
Art. 21 Organizzazione adeguata
I fornitori di servizi finanziari assicurano l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio.
Art. 22 Collaboratori
1 I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
2 I fornitori si assicurano che come consulenti alla clientela operino soltanto persone iscritte nel Registro dei consulenti alla clientela (art. 30).