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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 33 Fondi propri

1 Tra i fondi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2 In casi particolari l’autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

3 La direzione del fondo non può investire i fondi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli agli azionisti o a persone fisiche e giuridiche ad essa legati per motivi economici o familiari. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non equivale a un prestito.

Art. 34 Diritti

1 La direzione del fondo ha diritto:

a. alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;

b. alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti;

c. al rimborso delle spese sostenute per adempire tali impegni.

2 Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.

Art. 35 Responsabilità in caso di delega

La direzione del fondo risponde degli atti delle persone cui ha delegato compiti come fossero suoi propri atti.

Art. 36 Cambiamento

1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere assunti da un’altra direzione del fondo.

2 Per essere valido, il contratto di assunzione tra la vecchia e la nuova direzione deve avere la forma scritta e ottenere l’accordo della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza.

3 Prima dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, la vecchia direzione del fondo rende nota la prevista assunzione negli organi di pubblicazione.

4 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

5 L’autorità di vigilanza approva il cambiamento di direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell’interesse degli investitori.

6 RS 171.021