Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 46 cpv. 1 lett. f

In linea di massima, le nuove disposizioni della LSF non riguardano i compiti di vigilanza della FINMA sulle imprese assicurative. Tuttavia, nel quadro della loro organizzazione, le imprese assicurative devono considerare che ora gli intermediari assicurativi sottostanno alle disposizioni dell’articolo 42 LSF. Inoltre, le assicurazioni sulla vita riscattabili sono considerate strumenti finanziari in base all’articolo 3 LSF. Gli intermediari finanziari possono pertanto essere direttamente assoggettati alle disposizioni della LSF in qualità di consulenti alla clientela o fornitori di servizi finanziari.

Secondo il diritto vigente, la FINMA esercita sugli intermediari assicurativi soltanto una vigilanza relativa agli abusi e interviene esclusivamente se gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto si ripetono o potrebbero interessare un’ampia cerchia di persone (cfr. art. 117 OS147). Con l’integrazione del registro degli intermediari assicurativi nel Registro dei consulenti alla clientela secondo l’articolo 29 LSF, tale sorveglianza è revocata. Non sottostanno alla vigilanza i consulenti alla clientela e gli intermediari assicurativi e, secondo le nuove disposizioni, neppure gli intermediari assicurativi qualificabili come fornitori di servizi finanziari.

Art. 51 cpv. 2 lett. g

Gli intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un’impresa di assicurazione (i cosiddetti intermediari assicurativi non vincolati) devono farsi iscrivere in un registro pubblico tenuto dalla FINMA conformemente all’articolo 43 LSA, ma non sottostanno alla vigilanza prudenziale della FINMA. Come nel caso dei distributori di investimenti collettivi di capitale (cfr. commento all’art. 13 LICol) e degli IFDS (cfr. commento all’art. 12 lett. c LRD), tale situazione si rivela insoddisfacente, poiché un obbligo di registrazione senza vigilanza costante dà adito a malintesi da parte degli stipulanti e suscita una fiducia indebita nella sorveglianza dell’attività degli istituti soggetti all’obbligo di registrazione. Questo problema è accentuato dal fatto che, secondo il diritto vigente, gli intermediari assicurativi non vincolati possono definirsi «assoggettati alla vigilanza» (cfr. art. 3 LFINMA).

In Svizzera gli intermediari assicurativi registrati sono oltre 13 000. In qualità di consulenti alla clientela, in futuro anch’essi dovranno rispettare le norme di comportamento sancite dalla LSF (cfr. art. 28 segg. LSF). Esercitare una vigilanza prudenziale su questo intermediari non appare ragionevole, tanto più se si considera che le imprese di assicurazione stesse sottostanno alla vigilanze della FINMA. L’attuale obbligo di registrazione per gli intermediari assicurativi deve dunque essere ripreso nell’obbligo di registrazione della LSF. Le presenti disposizioni possono pertanto essere abrogate.

Art. 86 cpv. 1 lett. e

Una violazione dell’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 LSA è sanzionata penalmente già in base al diritto vigente. Il campo d’applicazione della norma penale

147 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (ordinanza sulla sorveglianza, OS; RS 961.011)