Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Art. 2 Campo d’applicazione

Cpv. 1

L’obbligo di autorizzazione è già stato esteso ai gestori di investimenti collettivi di capitale esteri in occasione dell’ultima revisione della LICol. Si tratta ora di estendere l’assoggettamento all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza prudenziale a tutti i gestori patrimoniali. L’estensione del campo di applicazione riguarda dunque primariamente (lett. a) i gestori patrimoniali che sinora, in quanto «indipendenti» o «esterni», erano assoggettati unicamente alla LRD e quindi anche i gestori patrimoniali degli istituti di previdenza. Gli altri istituti finanziari sottoposti a vigilanza menzionati alle lettere b–e sono già assoggettati a leggi speciali. In futuro l’ambito normativo della LICol sarà limitato ai prodotti di investimenti collettivi di capitale.

Cpv. 2

Le eccezioni previste per le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone ad esse legate per motivi economici (lett. a) o nell’ambito di piani di partecipazione dei lavoratori (lett. b) sono tratte dalla MiFID, che a fine luglio sarà sostituita dalla versione riveduta (MiFID II). L’eccezione a favore delle persone legate per motivi familiari (lett. a) comprende anche l’attività di un membro della famiglia per il «family office». Tra le persone legate per motivi economici vanno annoverate anche le persone che, pur non essendo imparentate con la famiglia in questione, sono assunte per amministrare un unico «family office» che gestisce unicamente i propri valori patrimoniali ed è controllato dai membri di detta famiglia.

La definizione di valore patrimoniale è quella prevista dalla LSF. Per valori patrimoniali si intendono, oltre agli strumenti finanziari di cui all’articolo 3 lettera b LSF, tutti gli altri investimenti finanziari quali averi bancari a vista o a termine o titoli di credito che non consistono in valori mobiliari. Non sono considerati investimenti finanziari segnatamente gli investimenti diretti in immobili e le pretese nei confronti di assicurazioni sociali, nonché gli averi della previdenza professionale.

L’eccezione prevista alla lettera a era sinora prevista anche nella LBCR. La descrizione del legame economico va dedotta dalla definizione di unità economica di cui all’articolo 12 capoverso 1 OBCR. Le imprese formano un'unità economica se un'impresa partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un'altra impresa o se la domina in altro modo. Le eccezioni previste alle lettere a e b valgono per le persone che non forniscono servizi finanziari a terzi che non fanno parte di questa cerchia. Contrariamente al disciplinamento sinora previsto all’articolo 1 capoverso 5 LBCR, la Banca nazionale svizzera (lett. c) e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie (lett. f) sono ora espressamente escluse dal campo d’applicazione della legge. Gli istituti di previdenza e le istituzioni della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento (lett. d), gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione (lett. e) sono eccezioni in senso proprio riprese dal catalogo delle eccezioni figurante all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LICol.

Art. 3 Società madri e società di gruppo essenziali

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all’articolo 2bis LBCR, introdotto con l’entrata in vigore della LInfFin e ora trasposto nella LIFin in seguito