Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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all’abrogazione della LBCR. In tal modo è garantita la competenza unica della FINMA in materia di fallimento. Il disciplinamento è ora esteso anche alle società madri e alle società di gruppo essenziali di tutti gli istituti finanziari assoggettati.

Capitolo 2: Disposizioni comuni

Art. 4 Obbligo di autorizzazione

Cpv. 1

Questa disposizione prescrive d’ora in poi l’obbligo di autorizzazione per tutti gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 LIFin che investono e amministrano professionalmente valori patrimoniali per conto di terzi.

Cpv. 2

Il disciplinamento previsto in questo capoverso corrisponde nel contenuto all’articolo 13 capoverso 5 LICol, all’articolo 3 capoverso 1 LBCR e all’articolo 24 OBVM. Ora l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza è necessaria anche per l’iscrizione nel registro di commercio dei gestori patrimoniali qualificati ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b.

Art. 5 Autorizzazione a cascata

Questa norma sancisce a livello di legge il principio dell’autorizzazione a cascata definito all’articolo 13 capoverso 3 LICol e concretizzato all’articolo 8 OICol.

Ora le banche saranno esentate dall’obbligo di chiedere un’autorizzazione supplementare per il commercio di valori mobiliari e un’autorizzazione quale rappresentante di investimenti collettivi esteri. Il principio a cascata non comprende l’autorizzazione per l’attività di direzione di un fondo. La ragion d’essere di questa eccezione risiede nel fatto che la direzione del fondo deve essere una società anonima costituita secondo il diritto svizzero (art. 29 cpv. 1) e il suo scopo principale deve consistere nell’esercizio dell’attività del fondo di investimento (art. 29 cpv. 4). L’attività di una società di intermediazione mobiliare o di una banca sarebbero pertanto incompatibili con i requisiti riguardanti lo scopo principale della direzione del fondo.

Il regime di autorizzazione a cascata istituito dalla LIFin non esime dal rispettare gli obblighi previsti per l’attività esercitata nel caso specifico e soggetta ad autorizzazione, bensì unicamente dalla richiesta formale di un’autorizzazione supplementare.

Art. 6 Condizioni di autorizzazione

Come recita esplicitamente il capoverso 1, il capitolo 2 disciplina le condizioni di autorizzazione generali alle quali soggiacciono tutte le persone sottoposte alla legge. Conformemente al menzionato regime di autorizzazione a cascata, i requisiti supplementari sono definiti nei corrispondenti capitoli del titolo secondo. Di principio, l’istituto finanziario deve adempiere ininterrottamente le condizioni di autorizzazione e soddisfare sempre i requisiti durante l’intero periodo di attività. Per quanto