Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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riguarda le condizioni di autorizzazione che per motivi pratici possono essere adempiute soltanto a partire dall’inizio dell’attività – quali ad esempio i requisiti relativi ai mezzi propri o al controllo dei rischi, le cui esigenze vengono definite rispetto ai valori patrimoniali amministrati – l’istituto finanziario deve almeno essere in grado di poterle soddisfare. Le condizioni di autorizzazione che devono essere adempiute al momento della costituzione dell’istituto finanziario non possono essere distinte nettamente dalle condizioni che invece devono essere soddisfatte nell’esercizio dell’attività.

Il capoverso 1 stabilisce espressamente che l’adempimento delle condizioni di autorizzazione fa sorgere il diritto all’ottenimento della stessa.

Il capoverso 2 corrisponde nel contenuto all’articolo 14 capoverso 1ter LICol. Dato che come la LICol anche la LIFin è concepita come legge quadro, il Consiglio federale dovrà definire tramite ordinanza ulteriori criteri di autorizzazione qualora occorresse attuare in tempi rapidi standard riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio federale dovrà però esercitare questa competenza soltanto nella misura necessaria all’attuazione di tali standard. Grazie a questa soluzione, la normativa svizzera in materia di gestione patrimoniale potrà stare al passo con l’evoluzione degli standard riconosciuti a livello internazionale e garantire in particolare l’accesso ai mercati.

Art. 7 Mutamenti delle circostanze

Questa disposizione prevede un obbligo di comunicazione in caso di mutamenti delle circostanze su cui poggia l’autorizzazione. Essa riprende l’articolo 16 LICol, l’articolo 10 capoverso 6 LBVM e l’articolo 29 capoverso 2 LFINMA, introducendo però la distinzione tra obbligo di comunicazione e obbligo di autorizzazione. Il proseguimento dell’attività deve essere autorizzato dall’autorità di vigilanza soltanto in caso di mutamenti essenziali. In questi casi ci si aspetta che l’istituto finanziario richieda al più presto l’autorizzazione all’autorità di vigilanza. Altrimenti è sufficiente una comunicazione alla stessa autorità.

A livello di ordinanza occorrerà stabilire quando un mutamento delle circostanze deve essere soltanto comunicato e quando richiede invece un’autorizzazione.

Art. 8 Organizzazione

Questa disposizione riprende nel contenuto le prescrizioni sull’organizzazione e il controllo dei rischi previste dalla LBCR, dalla LBVM e dalla LICol. La formulazione della disposizione è stata precisata in conformità al tenore dell’articolo 6 LInfFin.

I riferimenti ai concetti di adeguatezza (cpv. 1) e di efficacia («sistema efficace di controllo interno», cpv. 2) indicano che i requisiti posti all’organizzazione dell’istituto finanziario devono corrispondere ai rischi e alla complessità delle attività esercitate. La disposizione sull’organizzazione deve essere applicata rispettando il principio della proporzionalità. L’organizzazione adeguata deve però garantire l’adempimento di tutte le prescrizioni inerenti ai mercati finanziari, ad esempio anche quelle previste dalla LSF.

Il sistema di controllo interno deve essere soltanto (ma comunque) efficace rispetto ai rischi assunti dall’istituto finanziario (cpv. 2).