Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Per quanto riguarda le banche, i requisiti di carattere organizzativo sono precisati all’articolo 44. Anche per gli istituti finanziari di questa categoria, il disciplinamento relativo all’organizzazione deve essere applicato secondo il principio della proporzionalità.
Art. 9 Sede della direzione
Tra i requisiti di carattere organizzativo, vengono riprese le previgenti disposizioni del settore bancario e borsistico (art. 7 cpv. 4 LBCR, art. 21 cpv. 1 OBVM).
L’obbligo di domicilio previsto al capoverso 2 corrisponde inoltre anche alla previgente normativa applicabile agli investimenti collettivi (art. 12 cpv. 1 OICol). Questa disposizione garantisce la possibilità di intervenire in materia di vigilanza nei confronti dei responsabili di istituti finanziari operanti a livello transfrontaliero.
Art. 10 Garanzia
Questa disposizione riprende nel contenuto i requisiti di garanzia previsti nella legislazione applicabile al settore bancario, borsistico e degli investimenti collettivi. Per le società di intermediazione mobiliare in quanto istituti finanziari, l’obbligo di garanzia era sinora implicitamente previsto all’articolo 3 capoverso 2 lettera c LBVM.
Ora il requisito della garanzia sarà espressamente previsto anche per i gestori patrimoniali qualificati e per le banche in quanto istituti finanziari (cpv. 1). Questa novità codifica la prassi della FINMA in materia di autorizzazioni. Se ad esempio il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario fosse discorde al punto di non essere più in grado di garantire l’adempimento dei suoi compiti, l’istituto finanziario non offrirebbe la garanzia di una gestione ineccepibile, anche se sul piano personale ogni membro del consiglio d’amministrazione adempisse singolarmente all’obbligo di garanzia.
Nel settore borsistico e degli investimenti collettivi, le qualifiche professionali di cui al capoverso 2 sono già espressamente previste (art. 3 cpv. 2 lett. b LBVM, art. 14 cpv. 1 lett. a LICol). Esse sono però incluse nell’obbligo generale di garanzia. Invece, sempre conformemente alla prassi della FINMA in materia di autorizzazioni, non tutti i requisiti relativi alle qualifiche professionali devono essere adempiuti da ogni singolo membro del consiglio d’amministrazione o della direzione. Le esigenze relative alle qualifiche professionali che la singola persona deve adempiere dipendono dalla funzione esercitata e dalle responsabilità assunte e devono essere complessivamente adempiute dall’organo in questione nel suo insieme.
Il disciplinamento previsto al capoverso 3 è inteso ad assicurare che l’influenza esercitata da partecipanti qualificati non comprometta una gestione ineccepibile, anche nel caso in cui le persone di cui ai capoversi 1 e 2 adempiono al loro obbligo di garanzia.
Obbligando l’istituto finanziario a notificare all’autorità di vigilanza le persone che acquistano o vendono partecipazioni qualificate o che aumentando o riducendo la loro partecipazione toccano una delle soglie menzionate, si assicura ulteriormente l’adempimento dell’obbligo di informazione previsto al capoverso 5.
Un’estensione dell’obbligo di annuncio annuale per le partecipazioni qualificate istituito all’articolo 3 capoverso 6 LBCR a tutti i titolari di un’autorizzazione costi-