Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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tuirebbe una misura sproporzionata (cpv. 5 e 6). Tale obbligo deve invece essere mantenuto per le banche ed essere disciplinato a livello di ordinanza.

Art. 11 Conformità fiscale

Questa disposizione riprende e concentra le modifiche apportate alla LRD (estensione degli obblighi di diligenza per impedire l’accettazione di denaro non dichiarato) poste in consultazione dal Consiglio federale nel febbraio del 2012 a complemento dell’attuazione della sua strategia per la piazza finanziaria. Gli obblighi di diligenza istituiti per impedire l’accettazione di denaro non dichiarato devono essere previsti in modo unitario per tutti gli istituti finanziari sottoposti a vigilanza e introdotti nella LIFin in correlazione con l’obbligo di garanzia. Tali obblighi verranno adempiuti mediante un esame basato sui rischi e, tenendo conto degli sviluppi internazionali, dovranno essere adempiuti soltanto se si tratta di clienti provenienti da uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcun accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale (cpv. 3).

Il Consiglio federale determinerà la data di entrata in vigore di questa disposizione coordinando i tempi in modo che essa non sia applicata anzitempo, bensì in modo complementare agli obblighi previsti dagli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Art. 12 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Questa disposizione riprende nel contenuto l’obbligo di autorizzazione previsto nel settore borsistico (art. 2 lett. d LBVM in relazione con l’art. 3 cpv. 2 e 3 OBVM) per le società di intermediazione mobiliare operanti sul mercato primario come ditte di emissione e fornitori di derivati, il cui statuto autonomo sarà però abrogato (a questo proposito, cfr. commento ad art. 38).

Dato che in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 l’autorizzazione prevista per le banche dispensa dall’obbligo di procurarsi un’autorizzazione come società di intermediazione mobiliare, anche le banche potranno offrire pubblicamente valori mobiliari sul mercato primario.

Art. 13 Accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale

Questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 1 capoverso 2 LBCR. In relazione con l’articolo 40 capoverso 2, l’accettazione di depositi del pubblico è ormai ammessa espressamente per le società di intermediazione mobiliare, anche se in questo caso si tratta dell’accettazione di liquidità eccedentarie da investire (cfr. commento ad art. 40). Le operazioni sulle differenze di interesse rimangono una prerogativa delle banche (art. 40 cpv. 3). In tal modo la cerchia degli istituti finanziari che possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale viene definita in modo esplicito escludendo ad esempio le direzioni dei fondi che per esercitare la propria attività come società di intermediazione mobiliare necessitano di conti di pagamento.

Il disciplinamento derogatorio previsto per i depositi corrisponde all’articolo 1 capoverso 2 terzo periodo LBCR, ma ora è esteso a tutti i titoli di credito a titolo di precisazione e in aderenza all’articolo 3a capoverso 3 lettera b OBCR.