Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 14 Protezione da confusioni e inganni
Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al disciplinamento previsto all’articolo 12 LICol, all’articolo 1 capoverso 4 LBCR e all’articolo 10 capoverso 7 LBVM. L’articolo 15 LBCR è ripreso nel capoverso 3. L’obbligo per le banche di astenersi dalla pubblicità fallace e insistente previsto all’articolo 4quater LBCR è coperto dalla LCSl e quindi può essere definitivamente abrogato.
Art. 15 Delega di compiti
La norma sulla delega di compiti, ripresa dalla legislazione applicabile agli investimenti collettivi (art. 18b e 31 LICol), nel settore della gestione patrimoniale è ora disciplinata in modo unitario per tutti gli istituti finanziari. La responsabilità aggravata prevista per la delega di compiti operata dalla direzione di un fondo secondo l’articolo 31 capoverso 6 LICol è mantenuta soltanto per le direzioni dei fondi e viene pertanto disciplinata nelle disposizioni particolari (cfr. commento ad art. 35).
Il fatto che il diritto estero stabilisca se debba essere concluso o meno un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (cpv. 4) riflette la volontà del Parlamento sancita nel quadro della deliberazione parlamentare sulla revisione della LICol.
Art. 16 Attività all’estero
Quest’obbligo di informazione, tratto dall’articolo 3 capoverso 7 LBCR, dall’articolo 18 capoverso 5 LBVM e dall’articolo 24 capoverso 2 OICol, è ora introdotto in modo unitario a livello di legge per tutti gli istituti finanziari. L’obbligo di informazione consente all’autorità di vigilanza non solo di esercitare la vigilanza consolidata, ma pure di identificare e controllare i rischi inerenti alla reputazione di un istituto finanziario. Esso corrisponde all’obbligo di annuncio in caso di acquisizione o alienazione di partecipazioni qualificate in un istituto finanziario (art. 10 cpv. 5), previsto in correlazione con l’obbligo di garanzia.
Titolo secondo: Istituti finanziari
I titolari di un’autorizzazione vengono definiti in funzione della loro peculiare attività generale. Le disposizioni sinora vigenti per i titolari di autorizzazioni assoggettati al disciplinamento vengono sostanzialmente riprese nella LIFin dalle rispettive leggi (LICol, LBVM e LBCR) senza modifiche materiali.
Capitolo 1: Gestori patrimoniali
Art. 17 Definizione
I gestori patrimoniali ai sensi della LIFin operano tipicamente nell’ambito di mandati individuali. Contrariamente ai consulenti in investimenti, il gestore patrimoniale ha la facoltà ed è anche concretamente in grado di disporre autonomamente in merito all’investimento del patrimonio del cliente.148 I criteri determinanti sono il fatto
148 Cfr. al riguardo anche il rapporto del DFF del 18 febbraio 2013 sulla legge sui servizi finanziari, n. 5.1 e 8.