Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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lett. a LInfFin8). Le disposizioni attualmente contenute nel Codice delle obbligazioni (CO)9 vengono abrogate10.

Le prescrizioni relative ai prospetti sono suddivise in due parti. Si basano sui requisiti del prospetto previsti dalla direttiva 2003/71/CE11 (di seguito: direttiva relativa al prospetto) e, segnatamente per gli emittenti che secondo le prescrizioni del CO devono sottoporre il proprio conto annuale soltanto a una revisione limitata, prevedono agevolazioni che dovranno essere definite nel dettaglio dal Consiglio federale.

Se uno strumento finanziario viene offerto a clienti privati, occorre previamente redigere un foglio informativo di base, che deve essere messo gratuitamente a disposizione dei clienti privati prima della conclusione del contratto. Per «strumenti finanziari» si intendono in particolare valori mobiliari, quote in investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati (art. 3 lett. b LSF). Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di redigere un foglio informativo di base nel caso di offerte di azioni.

I fogli informativi di base contengono le indicazioni essenziali relative allo strumento finanziario in questione affinché gli investitori possano adottare decisioni di investimento fondate e confrontare strumenti di diversi tipi e di diversi emittenti. Le indicazioni comprendono in particolare il genere e le caratteristiche di uno strumento finanziario, il suo profilo di rischio e di rendimento e i suoi costi.

Il foglio informativo di base è un documento breve e facilmente comprensibile, di modo che le informazioni possano essere utilizzate in maniera efficace. Secondo il diritto vigente, nell’ambito degli investimenti collettivi già ora occorre pubblicare un documento con le «informazioni chiave per gli investitori» nel caso di fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali. Tale disposizione in futuro confluirà nel disciplinamento della LSF relativo ai fogli informativi di base.

1.3.4 Applicazione del diritto privato

Soltanto l’applicabilità del diritto materiale attraverso strumenti e mezzi efficaci garantisce che il diritto vigente e gli obblighi legali o contrattuali che ne derivano siano attuati, applicati e rispettati a vantaggio sia dei clienti sia dei fornitori di servizi finanziari. Per quanto riguarda i rapporti di diritto privato tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti, l’applicazione del diritto privato è facilitata mediante apposite misure del Codice di procedura civile previste al titolo quarto della LSF. Come menzionato in precedenza (cfr. n. 1.3.2), nel concretizzare i diritti e gli obblighi fondati sul diritto privato occorre tenere conto delle disposizioni in materia di vigilanza previste dalla LSF, dato che queste ultime hanno ripercussioni sul diritto civile.

8 Avamprogetto consultabile all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2013.html#DFF.

9 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220)

10 Articoli 652a, 752 e 1156 CO.

11 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.