Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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ai consulenti in investimenti, anche gli intermediari assicurativi e i distributori. I consulenti alla clientela non coincidono con i fornitori di servizi finanziari, ma di norma lavorano per loro. Soltanto se il fornitore di servizi finanziari è una persona fisica, le due funzioni sono riunite in un’unica persona.

Sono autorizzate ad operare in qualità di consulenti alla clientela secondo la LSF soltanto le persone che possono dimostrare al servizio di registrazione di adempiere i presupposti per la registrazione. Esse vengono iscritte nel Registro dei consulenti alla clientela se ne forniscono la prova. Questa novità vale per tutti i consulenti alla clientela che offrono i loro servizi a clienti in Svizzera, a prescindere dal loro domicilio professionale. L’obbligo di registrazione si applica anche ai consulenti alla clientela che operano per conto di fornitori di servizi finanziari assoggettati alla vigilanza.

1.3.2.4 Servizi finanziari transfrontalieri

Se i clienti trattano in Svizzera con fornitori esteri di servizi finanziari, devono beneficiare della stessa protezione di cui usufruirebbero se ricorressero a servizi di un fornitore nazionale. Si è in presenza di un servizio transfrontaliero quando un fornitore di servizi finanziari con sede all’estero fornisce un servizio a un cliente in Svizzera. Il servizio può essere fornito da impiegati o mandatari con o senza una presenza permanente in Svizzera. In caso di presenza fisica permanente, per l’esercizio delle attività che in Svizzera sottostanno all’obbligo di autorizzazione secondo la LIFin, i fornitori di servizi finanziari esteri sono tenuti a istituire una succursale o una rappresentanza in Svizzera.

Per garantire una protezione adeguata dei clienti che ricorrono a servizi transfrontalieri, i fornitori esteri di servizi finanziari devono rispettare sempre le medesime norme di comportamento previste per i fornitori svizzeri e, d’ora in avanti, devono anche essere registrati in Svizzera. Se il fornitore di servizi finanziari si trova all’estero, può essere più complesso far valere pretese di diritto privato nel quadro di una procedura civile. È il caso, ad esempio, del riconoscimento e dell’esecuzione all’estero di sentenze pronunciate in Svizzera.

1.3.3 Offerta di strumenti finanziari

Nel campo d’applicazione delle nuove disposizioni relative alla documentazione sugli strumenti finanziari, occorre operare una distinzione tra le disposizioni riguardanti l’elaborazione di un prospetto e le direttive concernenti il foglio informativo di base.

Le prescrizioni sui prospetti della LSF devono in linea di principio essere applicate a tutti i valori mobiliari offerti in Svizzera o dalla Svizzera. Per «valori mobiliari» si intendono, come finora, le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili (art. 2 lett. a LBVM e 2