Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Diritto alla consegna di documenti e onere della prova riguardo all’osservanza degli obblighi di informazione e di delucidazione

Per l’applicazione efficace del diritto è necessario conoscere a sufficienza le circostanze effettive di un rapporto commerciale o giuridico. I documenti che un fornitore di servizi finanziari redige per il cliente nel quadro della sua attività rivestono un’importanza fondamentale; per tale ragione, la LSF prevede ora che ogni cliente abbia generalmente diritto alla consegna di una copia dei documenti che lo riguardano (cfr. commento all’art. 72). Nella procedura sommaria, il diritto alla consegna è esercitabile autonomamente ed, eventualmente, può anche avere carattere esecutivo. Un eventuale rifiuto di consegna del fornitore di servizi finanziari può essere considerato in una procedura successiva nella decisione circa le spese processuali.

Secondo il diritto vigente spetta al cliente provare che il fornitore di servizi finanziari ha violato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione, e che esiste un nesso causale tra la violazione degli obblighi e il danno cagionato. Fornire tale prova risulta spesso difficile per il cliente e in molti casi rappresenta un ostacolo processuale insormontabile. Ciò è dovuto anche al fatto che il fornitore di servizi finanziari dispone generalmente di un vantaggio in termini di informazioni e knowhow, oltre che di conoscenze tecniche specifiche e di una maggiore vicinanza alla prova. Per tali ragioni, secondo l’articolo 74, l’onere della prova riguardo all’osservanza degli obblighi di informazione e di delucidazione in futuro incomberà al fornitore di servizi finanziari. Nel contempo, in caso di violazione di tali obblighi, si presume che il cliente non abbia effettuato l’operazione in questione. La presunzione può essere inficiata mediante controprova da parte del fornitore di servizi finanziari. Per il resto, e in particolare per quanto riguarda il rapporto contrattuale, il danno, tutte le altre violazioni degli obblighi, l’adeguato nesso causale e l’eventuale colpa, l’onere della prova segue come finora le disposizioni generali.

Organi di mediazione per le controversie tra fornitori di servizi finanziari e clienti

Oltre agli organi di mediazione già esistenti nel settore bancario e assicurativo, dovrebbero essere disponibili organi di mediazione per la composizione extragiudiziale di tutte le controversie di diritto privato in materia di servizi finanziari tra i fornitori e i loro clienti. Questo approccio corrisponde agli standard internazionali ed è conforme alla tradizione della procedura di conciliazione. Entrambe le parti hanno la possibilità di invocare organi di mediazione indipendenti, imparziali, con specifiche conoscenze specialistiche e riconosciuti dallo Stato, senza in tal modo limitare i diritti e le garanzie procedurali generali. Anzi, lo strumento alternativo ‒ ragionevole e di provata efficacia ‒ della composizione consensuale delle controversie completa e rafforza l’esercizio giudiziale dei diritti.

In futuro, i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione, partecipare alla procedura e fornire contributi finanziari. La LSF disciplina i principi di questa particolare procedura di composizione delle controversie (art. 75), gli obblighi del fornitore di servizi finanziari (art. 78–81), nonché il riconoscimento e la vigilanza sugli organi di mediazione (art. 82–84).

Spese processuali

Di norma, i rischi connessi alle spese processuali rappresentano un grosso ostacolo per i clienti privati che intendono far valere pretese di diritto privato nei confronti di