Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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fornitori di servizi finanziari. Per questa ragione, la LSF prevede una soluzione con un tribunale arbitrale o uno speciale Fondo per le spese processuali per le controversie in materia di servizi finanziari.
Tribunale arbitrale (Variante A)
Mediante una procedura davanti a un tribunale arbitrale, una controversia può essere decisa in via definitiva da una sola istanza. Questa soluzione consente ai clienti di ottenere un giudizio vincolante sulla loro pretesa più rapidamente rispetto alla procedura civile ordinaria, nell’ambito della quale la decisione può essere impugnata dinanzi ad altre due istanze. In questo modo la pace giuridica viene ristabilita in tempi più brevi e anche l’onere finanziario dei clienti cambia. I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a istituire un tribunale arbitrale cui possano far ricorso i loro clienti. Al riguardo, il numero di tribunali arbitrali possibili non è definito. I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a informare in ogni momento sulla possibilità di scelta prevista in caso di controversia. Solo in quest’ultimo caso il cliente privato dovrà decidere se adire il tribunale civile ordinario o scegliere la via dell’arbitrato (art. 85 cpv. 2).
La procedura deve essere disciplinata in un regolamento di arbitrato. Viene prescritta una procedura equa, semplice e rapida (art. 86 cpv. 2). Dal principio dell’equità discende inoltre la composizione paritetica obbligatoria del collegio giudicante presieduto da una persona indipendente (art. 86 cpv. 1). Per contrastare la problematica legata alle spese, la procedura deve essere economica o gratuita per il cliente (art. 86 cpv. 1). I clienti privati possono adire un tribunale arbitrale solo se hanno presentato una domanda di composizione delle controversie per una causa riguardante lo stesso oggetto presso un organo di mediazione riconosciuto e hanno partecipato alla procedura. In tal modo si evita che i tribunali arbitrali possano essere interpellati per cause con poche probabilità di successo o del tutto abusive. In entrambi i casi ciò risulta sia nell’interesse dei fornitori di servizi finanziari sia dell’efficienza e del buon funzionamento del sistema di arbitrato.
Spese processuali: Fondo per le spese processuali (Variante B)
Il Fondo per le spese processuali assumerà, a condizioni ben definite, le spese processuali dei clienti privati per azioni contro fornitori di servizi finanziari. Per spese processuali si intendono le spese giudiziarie, eventuali spese ripetibili alla controparte e le spese di un’adeguata rappresentanza legale (art. 93).
I clienti privati, su domanda motivata, hanno diritto all’assunzione delle loro spese processuali. Nel caso in cui la loro domanda non sembri priva di probabilità di successo, sono al contempo esentati dall’eventuale obbligo di anticipazione delle spese, se il valore litigioso non supera l’importo di un milione di franchi, se non dispongono di condizioni finanziarie straordinariamente buone e se hanno anche presentato una domanda di composizione delle controversie dinanzi a un’autorità di conciliazione riconosciuta ma la procedura non ha avuto successo (art. 92). In ogni caso, un tribunale decide in merito alla domanda. Il pagamento concreto e la liquidazione delle spese avvengono mediante il Fondo per le spese processuali.
Il Fondo per le spese processuali, concepito come fondo speciale della Confederazione, sarà finanziato in primo luogo con speciali contributi dei fornitori di servizi finanziari. I contributi si basano specificamente sul valore e sull’entità dei servizi finanziari forniti (art. 89–91). Al contempo, eventuali spese ripetibili confluiscono nel Fondo per le spese processuali per l’entità delle sue prestazioni. In tal modo, in