Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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caso di vittoria del cliente privato, le spese che dovrà sostenere il Fondo saranno ridotte al minimo.
Strumenti della tutela giurisdizionale collettiva
Per integrare il diritto vigente, basato principalmente sull’esercizio individuale dei diritti, in un ulteriore capitolo la LSF prevede la creazione, basata su norme di diritto speciale, di una particolare azione collettiva e di una cosiddetta «procedura di transazione di gruppo» per il diritto in materia di servizi finanziari. Il sistema della tutela giurisdizionale del diritto privato viene così completato con due strumenti della tutela giurisdizionale collettiva, al fine di migliorare la possibilità di far valere le pretese in particolare per i danni di massa, ma anche per i danni diffusi nell’ambito dei servizi finanziari.
In virtù delle norme di diritto speciale riguardanti l’azione collettiva, associazioni, società e altre organizzazioni possono proporre azione in proprio nome contro fornitori di servizi finanziari per la violazione di obblighi di diritto civile nella fornitura di servizi finanziari. L’azione collettiva può riguardare soltanto l’omissione, la cessazione o l’accertamento di una violazione degli obblighi, e non prestazioni valutabili in denaro. Di conseguenza, hanno diritto di proporre azione collettiva associazioni, società e altre organizzazioni che non perseguono uno scopo di lucro e che in virtù dei loro statuti o del loro ordinamento sono autorizzate a tutelare gli interessi di determinati gruppi di persone, soprattutto di clienti privati o consumatori. Analogamente ai clienti privati, possono chiedere l’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali. Un’azione collettiva per accertare l’illiceità interrompe la prescrizione per i crediti derivanti da tale violazione degli obblighi.
La procedura di transazione di gruppo consente di far valere collettivamente e in maniera rappresentativa pretese finanziarie identiche o analoghe di una molteplicità di persone che non partecipano direttamente alla procedura. Vi si ricorre, in particolare, nel caso in cui una molteplicità di clienti sia interessata da una violazione degli obblighi di diritto civile da parte di uno o più fornitori di servizi finanziari. La procedura di transazione di gruppo si applica soltanto in presenza di determinate condizioni e – a differenza di un’azione di classe o di un’azione collettiva – si fonda su una transazione e sul consenso dei fornitori di servizi finanziari interessati. La transazione di gruppo deve essere approvata da un tribunale superiore cantonale. L’approvazione del tribunale presuppone che il tribunale incaricato abbia accertato in particolare l’adeguatezza dell’indennità convenuta e la presenza di cauzioni sufficienti in relazione al pagamento dell’indennità, oltre all’oggettiva giustificazione ed efficienza della transazione di gruppo nel caso concreto e all’adeguata tutela degli interessi dei clienti interessati. Si presuppone inoltre che tali clienti siano stati adeguatamente informati sulla procedura di transazione di gruppo. Affinché la transazione di gruppo abbia un effetto vincolante anche per le persone che non partecipano alla procedura, è necessario che il cliente interessato non abbia dichiarato il proprio recesso (opt out) entro un determinato termine.