Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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200225, sulla intermediazione assicurativa (IMD), entrata in vigore nel gennaio 2003, disciplina le condizioni per l’avvio e lo svolgimento delle attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa nell’UE. Per intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 2 IMD si intendono «le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare alla loro gestione ed esecuzione». Se sono esercitate da un’impresa di assicurazione o da suoi impiegati, tuttavia, queste attività non sono considerate intermediazione assicurativa. Per intermediario assicurativo si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione riassicurativa».

Secondo la direttiva, gli intermediari assicurativi devono essere iscritti in un registro pubblico. Gli intermediari assicurativi collegati possono essere iscritti nel registro dall’impresa di assicurazione per la quale lavorano. Per le persone fisiche che lavorano in un’impresa, gli Stati membri possono rinunciare all’obbligo di iscrizione. Per essere iscritti nell’apposito registro, gli intermediari devono soddisfare in modo permanente i requisiti professionali previsti. In particolare, devono in linea di principio possedere capacità finanziarie sufficienti per la protezione dei clienti nonché adeguate cognizioni e capacità, un «certificato penale immacolato» e un’assicurazione per la responsabilità professionale o analoga garanzia. La direttiva sottopone inoltre gli intermediari a obblighi di informazione, consulenza e documentazione.

Per migliorare la protezione degli assicurati e garantire pari condizioni a tutti i partecipanti al mercato, la Commissione europea ha avviato la revisione della direttiva. Nel suo progetto del 3 luglio 2012 estende il campo d’applicazione degli obblighi d’informazione e di condotta anche alle imprese d’assicurazione26. Tuttavia, le imprese sono sempre dispensate dall’obbligo di iscrizione nel registro. Anche per i collaboratori delle imprese d’assicurazione gli Stati membri possono prevedere deroghe all’obbligo di iscrizione. La riveduta direttiva prevede per gli intermediari assicurativi pure l’obbligo di seguire un’adeguata formazione continua. Il progetto estende inoltre gli obblighi di informazione e di consulenza previsti per gli intermediari assicurativi. Per i prodotti d’investimento assicurativi, gli intermediari e le imprese d’assicurazione devono osservare norme di comportamento analoghe a quelle stabilite dalla MiFID per le imprese di investimento. La procedura legislativa per la revisione della direttiva è tuttora in corso.

1.6.2.3 Prescrizioni per i consulenti alla clientela

La normativa comunitaria non contempla prescrizioni armonizzate per le persone fisiche che, per conto di fornitori di servizi finanziari, forniscono servizi alla clientela. Tuttavia, numerose normative nazionali degli Stati membri impongono ai consulenti alla clientela il rispetto di alcuni requisiti. Di norma, tali prescrizioni dispongono che le persone fisiche devono adempiere determinate condizioni per poter operare come consulente alla clientela. I consulenti alla clientela che hanno addotto la prova del soddisfacimento di queste condizioni vengono iscritti in un registro. In Germa-

25 Direttiva 2002/02/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, GU L 9 del 15 gennaio 2003, pag. 3.

26 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703- directive_de.pdf