Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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nia, ad esempio, le imprese che forniscono servizi di investimento devono notificare tutti i collaboratori incaricati della consulenza in investimenti all’autorità federale di vigilanza (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)27.

1.6.3 Offerta di strumenti finanziari

1.6.3.1 Direttiva relativa al prospetto

Nello spazio giuridico europeo, gli obblighi ai quali soggiace l’emittente di strumenti finanziari sono in larga misura unificati. La direttiva europea relativa al prospetto28, ad esempio, stabilisce che, in linea di massima, negli Stati membri gli strumenti finanziari possono essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati soltanto se è stato precedentemente pubblicato il relativo prospetto. Il prospetto può essere redatto sulla base di un modello oppure come documento in tre parti. Contiene indicazioni sull’emittente e sul prodotto e fornisce informazioni essenziali in forma sintetica. Prima della pubblicazione deve essere esaminato e approvato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro in questione. Sono previsti obblighi minimi di informazione anche per gli investimenti collettivi di capitale e le assicurazioni sulla vita29.

1.6.3.2 PRIIPs

Gli sforzi normativi compiuti nell’UE per introdurre un’informazione di prodotto semplice e confrontabile si sono inizialmente concentrati sugli investimenti collettivi di capitale. Dal 1° luglio 2011, per questo tipo di investimenti deve essere redatto un breve documento contenente «le informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information Document, KIID). Questo documento deve contenere «informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali» dell’investimento collettivo in questione e fare in modo che gli investitori «possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate»30.

Il 3 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta generale di regolamento relativo a un documento contenente informazioni chiave per i prodotti di investimento per piccoli investitori31. Agli investitori al dettaglio devono essere

27 § 34d Wertpapierhandelsgesetz (legge sul commercio di titoli), versione pubblicata il

9 settembre 1998 (BGBl. I pag. 2708), modificata di recente dall’art. 6 par. 3 della legge del 28 agosto 2013 (BGBl. I pag. 3395).

28 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64, modificata di recente dalla direttiva 2010/78/UE, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

29 Art. 68 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonché allegato III della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita.

30 Art. 78 par. 1 e 2 OICVM.

31 Proposta COM(2012) 352 final di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento.