Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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servizi. In virtù di queste norme, le imprese di investimento sono tenute a fornire ai loro clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti e a ottenere dai clienti le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze relative alle operazioni da effettuare o ai servizi di investimento. Sulla base delle informazioni fornite dai clienti l’impresa di investimento deve valutare l’adeguatezza (appropriateness) degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento per i clienti. Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Le imprese di investimento i cui servizi di investimento consistono unicamente nell’esecuzione di ordini del cliente (operazioni execution-only) o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, possono rinunciare alla verifica dell’adeguatezza. La normativa esige che l’operazione venga eseguita a iniziativa del cliente e che si tratti di strumenti finanziari non complessi.

Per i gestori patrimoniali e i consulenti in materia di investimenti, la MiFID stabilisce obblighi più severi di assunzione delle informazioni rispetto alle altre imprese di investimento. Nell’ambito della loro attività di consulenza in materia di investimenti o di gestione patrimoniale, le imprese di investimento non possono limitarsi a una verifica dell’adeguatezza. Devono invece informarsi presso il cliente in merito alle sue conoscenze e esperienze, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, e valutare in base alle informazioni ottenute se determinati servizi di investimento e strumenti finanziari sono adatti (suitable) per il cliente in questione. Se un gestore patrimoniale o un consulente in materia di investimenti non ottiene le informazioni necessarie alla verifica dell’idoneità, non può raccomandare al cliente interessato alcun servizio di investimento o strumenti finanziario.

La nuova impostazione della normativa europea in materia di mercati finanziari, elaborata in seguito alla crisi finanziaria globale, ha anche comportato una revisione della MiFID. Il 20 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una serie di proposte per l’adeguamento della direttiva24. La revisione proposta prevede di suddividere la direttiva in un regolamento (MiFIR) e in una direttiva (MiFID II). La MiFID II contiene le suddette norme di comportamento applicabili alle imprese di investimento, completandole in taluni ambiti. In particolare, inasprisce i presupposti giuridici per la consulenza in materia di investimenti e la gestione patrimoniale e concretizza le condizioni alle quali le imprese di investimento possono effettuare operazioni per i clienti rispettando soltanto gli obblighi minimi previsti per le operazioni «execution-only». Inoltre, la nuova direttiva limita le possibilità per le imprese di investimento di accettare incentivi da terzi. Ad esempio, la consulenza in materia di investimenti potrà ora essere ritenuta «su base indipendente» soltanto se l’impresa di investimento valuta un numero sufficiente di strumenti finanziari offerti sul mercato e non accetta da terzi onorari o altri benefici monetari per i servizi prestati. Il progetto di MiFID II presentato dalla Commissione è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella primavera del 2014. Gli adeguamenti sono stati considerati nell’elaborazione del presente avamprogetto.

1.6.2.2 IMD

La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre

24 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid/index_de.htm