Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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a livello di esecuzione, occorrerà limitare il più possibile gli importi dei relativi emolumenti.

L’aumento dei costi per gli istituti finanziari, dovuto al finanziamento delle spese processuali proposto, non può essere quantificato in anticipo. Gli istituti finanziari dovrebbero adeguare il loro comportamento e in particolare migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti per evitare il più possibile eventuali processi.

Il progetto unico proposto rafforza nel complesso la competitività della piazza finanziaria svizzera. Si può dunque prevedere che la LSF e la LIFin comportino un miglioramento della qualità media dei servizi offerti. Al tempo stesso, il progetto rafforza anche la certezza del diritto. Tuttavia, non è possibile escludere che i costi del progetto vengano almeno in parte riversati sui clienti.

Grazie al progetto unico proposto, la Svizzera potrà contare su un disciplinamento moderno e intelligibile del mercato finanziario, che riguarderà tutte le funzioni interessate. La vigente normativa, fondata su leggi settoriali, sarà sostituita da una regolamentazione applicabile in linea di massima a tutti gli istituti finanziari e a tutte le loro attività. Tutti i fornitori di servizi finanziari dovrebbero quindi rispettare le stesse norme di comportamento. Questa soluzione semplificherebbe e riunirebbe leggi che si sono sviluppate in modo diverso nel tempo.

Infine, la LSF e la LIFin creano condizioni di concorrenza comparabili per i vari fornitori di servizi finanziari e rafforzano quindi la competitività.

1.6 Diritto comparato

1.6.1 In generale

I fornitori svizzeri di servizi finanziari operano in gran parte anche a livello internazionale. In contropartita, la piazza finanziaria svizzera è aperta ai fornitori e ai clienti esteri. Per garantire anche in futuro la competitività della piazza finanziaria svizzera, è fondamentale che il diritto svizzero in materia di mercati finanziari sia compatibile con gli standard internazionali.

A seguito della crisi finanziaria mondiale, sono stati compiuti sforzi importanti per assicurare una migliore protezione dei clienti. Già nel 2009, ad esempio, nel quadro della IOSCO è stata avanzata la richiesta di permettere ai piccoli investitori di prendere decisioni di investimento fondate su informazioni attendibili16. Nel 2011 la stessa IOSCO17 ha formulato una serie di raccomandazioni specifiche per gli investimenti collettivi di capitale («Principles on Point of Sale Disclosure»), rivolte ai mercati e alle autorità di vigilanza18. Nel proprio rapporto sul disciplinamento dei prodotti strutturati, ha inoltre raccomandato l’adozione di diverse misure normative volte a migliorare la protezione degli acquirenti di questo tipo di prodotti. Nel 2014 il Joint Forum ha quindi emanato raccomandazioni generali in materia di trasparenza al «point of sale» per il settore bancario, assicurativo e degli investimenti19. Secondo tali raccomandazioni, al punto vendita deve essere distribuito un foglio informativo di base (POS disclosure document) che illustri le caratteristiche essenziali dello

16 Principles on Point of Sale Disclosure, Consultation Report, novembre 2009.

17 International Organization of Securities Commissions.

18 Principles on Point of Sale Disclosure, Final Report, febbraio 2011.

19 Point of Sale disclosure in the insurance, banking and securities sectors, aprile 2014.