Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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1.6.4.3 Standard internazionali

Negli ultimi anni, in particolare nel settore della composizione alternativa delle controversie, hanno preso forma determinati standard a livello internazionale. La Task Force on Financial Consumer Protection dell’OCSE, ad esempio, ha elaborato nell’ottobre 2011 una serie di principi («High-Level Principles on Financial Consumer Protection»)49, successivamente adottati dai capi di Stato e di Governo del G20 in occasione del vertice di Cannes del novembre 2011. Si tratta di raccomandazioni rivolte agli Stati membri e ad altre economie interessate che chiedono di prevedere in particolare procedure di ricorso e di indennizzo accessibili a tutti, a basso costo, indipendenti, rapide ed efficienti per i clienti privati. A sua volta, nel gennaio 2012 la Banca mondiale ha pubblicato una guida per la creazione di organi di mediazione settoriali per la composizione delle controversie nel settore dei servizi finanziari, con obbligo di adesione per i fornitori di servizi finanziari50.

1.6.5 Vigilanza sui gestori patrimoniali

Secondo la MiFID, la gestione di valori patrimoniali rientra tra i servizi di investimento. Per poter offrire servizi di investimento, i fornitori di servizi finanziari devono di principio adempiere le condizioni previste per le imprese di investimento. Prima di iniziare la loro attività, queste devono ottenere un’autorizzazione dell’autorità competente. Devono disporre del capitale iniziale conformemente alle condizioni poste dalla direttiva 2006/49/CE51 e adempiere i requisiti organizzativi stabiliti dalla MiFID. In particolare, le imprese di investimento devono prendere le opportune disposizioni per garantire la continuità e la regolarità dei servizi offerti. A tal fine, fanno capo a sistemi, risorse e procedure adeguate e proporzionali. Dette imprese devono inoltre possedere un’amministrazione e una contabilità conformi, meccanismi di controllo interno e procedure efficienti per la valutazione del rischio. Nell’ambito della concessione dell’autorizzazione, l’impresa deve comunicare alla competente autorità anche i nomi delle persone fisiche o giuridiche che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni qualificate come azionisti o soci.

1.6.6 Valutazione dell’avamprogetto

La qui proposta legislazione assicura la compatibilità tra il diritto svizzero in materia di mercati finanziari e i vigenti standard internazionali e rafforza la protezione dei clienti (cfr. n. 1.1). Data la forte indipendenza tra i partecipanti al mercato svizzeri e i mercati finanziari europei, la formulazione delle nuove disposizioni tiene conto anche delle norme previste dalla regolamentazione europea in materia di mercati finanziari. In particolare, occorre evitare che i fornitori di servizi finanziari attivi sul mercato svizzero e quello europeo debbano rispettare due standard diversi. Inoltre, in virtù delle nuove disposizioni della MiFID, i fornitori di servizi finanziari prove-

49 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, ottobre 2011.

50 Banca mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, gennaio 2012.

51 Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.