Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Con l’introduzione delle nuove prescrizioni non si persegue invece un’ingerenza nella libertà di decisione dei partecipanti al mercato. In particolare, i clienti conservano la possibilità di negoziare con tutti gli strumenti finanziari disponibili sui mercati finanziari. Anche gli offerenti di servizi finanziari vanno limitati il meno possibile nella loro attività.
Le nuove prescrizioni perseguono la creazione di condizioni di concorrenza il più possibile uguali per attività comparabili. In particolare, i servizi finanziari che in Svizzera sottostanno all’obbligo di autorizzazione potranno essere forniti in Svizzera soltanto ancora a livello transfrontaliero se i fornitori esteri di servizi finanziari rispettano le norme di comportamento sancite dalla LSF e nel proprio Stato di origine sottostanno a una vigilanza equivalente a quella dei fornitori di servizi finanziari soggetti all’obbligo di autorizzazione in Svizzera (cfr. art. 35).
Cpv. 2
Per raggiungere gli obiettivi del capoverso 1, la LSF definisce i presupposti in materia di vigilanza per la fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente (titolo secondo) e l’offerta di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari (titolo terzo). La legge obbliga quindi i fornitori di servizi finanziari, anche da una prospettiva del diritto in materia di vigilanza, a un comportamento che considera gli interessi dei clienti. Già il vigente diritto in materia di vigilanza statuisce in modo mirato requisiti minimi per il comportamento di fornitori di servizi finanziari. In linea con gli sviluppi internazionali, nella LSF questo approccio viene rafforzato.
Oltre a ciò, la legge contiene normative per far valere e dare esecuzione alle pretese di diritto civile dei clienti nei confronti di fornitori di servizi finanziari (titolo quarto). I clienti potranno far valere efficacemente i diritti e le pretese derivanti dai propri rapporti giuridici di diritto privato con i fornitori di servizi finanziari nei confronti di questi ultimi. Viceversa, i clienti non hanno alcuna possibilità di fare valere direttamente i requisiti in materia di vigilanza nei confronti del proprio fornitore di servizi finanziari. Le norme di comportamento in materia di vigilanza si ripercuotono tuttavia sul rapporto di diritto privato tra le parti, nel senso che possono essere impiegate per rendere concrete le prescrizioni di diritto privato.
Non sono oggetto della presente legge attività nel settore creditizio. Pertanto, in linea di massima, l’offerta di prodotti creditizi non è considerata come la fornitura di un servizio finanziario. Un’eccezione a questo principio sussiste solamente per la concessione del credito che ha luogo direttamente per la realizzazione di operazioni con gli strumenti finanziari (art. 3 lett. d n. 7). Parimenti, non rientra nel campo d’applicazione della LSF, in linea di massima, l’offerta di prodotti assicurativi. Tuttavia, gli intermediari assicurativi devono rispettare le prescrizioni sulla vendita di assicurazioni conformemente alla legge del 17 dicembre 200453 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Con l’introduzione della LSF, una parte delle disposizioni della LSA deve essere adeguata alle prescrizioni della presente legge (cfr. il commento all’art. 42 segg. LSA). Viene inoltre assoggettata direttamente alla LSF la vendita di assicurazioni sulla vita riscattabili (art. 3 lett. b n. 6). Vista la loro componente d’investimento, dal punto di vista economico questi prodotti assicurativi presentano caratteristiche simili ai rimanenti strumenti finanziari di cui all’articolo 3
53 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)