Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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nienti da Stati terzi potranno tra l’altro proporre i loro servizi a controparti idonee e altri clienti professionali nell’UE soltanto se nel loro Stato d’origine sono sottoposti a norme di comportamento equivalenti. Le disposizioni della LSF non aspirano però a una ripresa senza riserve del diritto europeo. Per tenere adeguatamente conto delle peculiarità del mercato finanziario svizzero, nei casi seguenti l’avamprogetto si discosta pertanto dalla normativa europea in materia di mercati finanziari:
– sotto il regime della MiFID II, anche i meri consulenti in investimenti dovranno disporre di un’autorizzazione come imprese di investimento oppure essere autorizzati e regolamentati a livello nazionale. In questa seconda ipotesi, dovranno sottostare a disposizioni organizzative comparabili a quelle previste per le imprese di investimento e rispettare le norme di comportamento essenziali stabilite dalla MiFID. La LSF esige dai meri consulenti in vestimenti soltanto il rispetto delle norme di comportamento in materia di vigilanza. Non impone invece una procedura di autorizzazione e una sorveglianza comparabili a quanto stabilito nell’ambito della vigilanza prudenziale per i gestori patrimoniali, i commercianti che operano per conto di clienti o le banche. Dato che i clienti dei consulenti in investimenti prendono e attuano da soli le loro decisioni di investimento, non vi è motivo di prevedere una normativa generale e capillare per i fornitori di questo tipo di servizi;
– la classificazione della clientela operata dalla MiFID distingue tra clienti al dettaglio (retail) e clienti professionali. Un sottogruppo dei clienti professionali è costituito da controparti qualificate. Le norme proposte nella LSF sulla segmentazione della clientela seguono le norme comunitarie. Come già avvenuto nell’ambito della revisione della LICol, tuttavia, anche il presente avamprogetto rinuncia a un ripresa senza riserve a livello di legge dei criteri della MiFID relativi all’opting-out di clienti privati. Può dunque essere ripresa nei tratti essenziali anche nella LSF la segmentazione della clientela prevista dalla LICol, che dall’entrata in vigore delle rivedute disposizioni ha dato buone prove;
– la MiFID limita ai soli strumenti finanziari non complessi la possibilità di effettuare per conto dei clienti al dettaglio gli ordini in modalità di mera esecuzione (execution-only). La LSF, invece, dovrebbe consentire ai clienti privati di trasmettere questi ordini per qualsiasi tipo di prodotto;
– sul mercato obbligazionario svizzero non investono soltanto clienti professionali ma anche numerosi clienti privati. Occorre pertanto presumere che un gran numero di prestiti obbligazionari emessi in Svizzera sarà assoggettato alle disposizioni della LSF sul prospetto. Per permettere un’emissione rapida e conforme alle pratiche commerciali anche sotto il nuovo regime, l’avamprogetto autorizza il Consiglio federale a designare titoli di credito il cui prospetto deve, a determinate condizioni, essere esaminato solamente dopo la pubblicazione;
– nella misura in cui la normativa europea prevede disposizioni sull’applicazione del diritto privato, l’avamprogetto contempla norme corrispondenti. La prevista procedura di composizione stragiudiziale delle controversie dinanzi a organi di mediazione specializzati, con relativo obbligo di adesione e partecipazione per i fornitori di servizi finanziari, combacia con le norme comunitarie. È invece volutamente più estesa la possibilità di as-