Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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lettera b LSF. La loro offerta ai clienti deve perciò avvenire nel rispetto delle norme di comportamento della LSF.

Cpv. 3

La LSF definisce anche i requisiti per i servizi di registrazione, gli organi di verifica e gli organi di mediazione.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il campo d’applicazione della legge si estende ai fornitori di servizi finanziari, consulenti alla clientela e offerenti di valori mobiliari e autori di strumenti finanziari. Per la sorveglianza di fornitori di servizi finanziari, offerenti e autori si può rimandare alle leggi sui mercati finanziari e in particolare alla nuova LIFin (n. 1.4 e 2.3). La LSF non stabilisce alcun nuovo criterio prudenziale per questi istituti, bensì rende concreti in maniera mirata requisiti organizzativi che i fornitori di servizi finanziari devono rispettare per l’attuazione delle norme di comportamento (art. 21–27). I consulenti alla clientela ora sono tenuti a farsi iscrivere nel Registro dei consulenti alla clientela. Per questa iscrizione devono presentare determinate nozioni fondamentali sulle prescrizioni normative applicabili alle loro operazioni e sui servizi da essi eseguiti. Questi presupposti vengono stabiliti dalla LSF (art. 28 segg.).

Art. 3 Definizioni

Lett. a Valori patrimoniali

Oltre agli strumenti finanziari di cui alla lettera b, si intendono per valori patrimoniali tutti gli altri investimenti finanziari quali averi bancari a vista o a tempo oppure titoli di credito non aventi effetto di valori mobiliari. Non vengono considerati investimenti finanziari specialmente gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali, nonché gli averi della previdenza professionale.

Lett. b Strumenti finanziari

Per strumenti finanziari si intendono innanzitutto i titoli di partecipazione e i titoli di credito (n. 1 e 2). Il concetto di titolo di partecipazione contempla valori mobiliari, nell’UE designati quali «titoli di capitale», che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto a società anonime dunque, oltre all’azione nelle sue varie configurazioni (art. 622 CO), buoni di partecipazione o buoni di godimento (art. 656a e 657 CO) e valori mobiliari come, ad esempio, obbligazioni convertibili («convertible bonds») che racchiudono il diritto di acquistare azioni o valori mobiliari equiparabili a esse. Nel concetto di titoli di credito rientrano tutti i valori mobiliari, nell’UE designati quali «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale», che non vengono considerati titoli di partecipazione, quindi in particolare prestiti, derivati e prodotti strutturati.

Per strumenti finanziari si intendono anche le quote in investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 7 LICol, derivati secondo l’articolo 2 LInfFin e prodotti strutturati (n. 3–5). Come già nell’attuale normativa in conformità con l’articolo 5 LICol, anche nella LSF il concetto del prodotto strutturato non viene specificato in modo esaustivo. Per una migliore comprensione del concetto si può rimandare alle spiegazioni relative all’articolo 5 LICol nel messaggio del 2 marzo 201254 concer-

54 Cfr. messaggio sulla revisione della LICol (FF 2012 3251).