Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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nente la modifica della LICol. Le categorie di strumenti finanziari enumerate in parte si sovrappongono. Pertanto, di regola, in particolare le quote in investimenti collettivi di capitale, i prodotti strutturati o i derivati vengono parimenti considerati titoli di credito o titoli di partecipazione ai sensi di questa disposizione.

Per strumenti finanziari si intendono inoltre le assicurazioni sulla vita riscattabili (n.

6) e i conferimenti dipendenti dal rischio o dal corso (n. 7). Le prime comprendono le assicurazioni sulla vita che contengono un processo di risparmio. Gli ultimi contemplano innanzitutto i conferimenti nei quali il valore di rimborso è dipendente dal rischio o dal corso, com’è ad esempio il caso dei conti in metalli preziosi. Vengono però considerati conferimenti dipendenti dal rischio o dal corso anche gli strumenti finanziari nei quali unicamente l’interesse viene configurato dipendente dal rischio o dal corso. Non vengono invece contemplati dalla norma i conferimenti il cui interesse è vincolato direttamente a tassi d’interesse quali il Libor o l’Euribor. Non vengono inoltre considerati quali conferimenti dipendenti dal rischio o dal corso i conti con un interesse fisso o un tasso d’interesse che viene adeguato periodicamente dalla banca basandosi sulla situazione generale sul mercato monetario e dei capitali.

Lett. c Valori mobiliari

Per valori mobiliari si intendono i titoli di partecipazione e i titoli di credito di cui alla lettera b. Il concetto di valori mobiliari della LSF va formulato in maniera identica alla definizione di cui all’articolo 2 LinfFin.

Lett. d Servizio finanziario

La nuova legge intende introdurre disposizioni intersettoriali riguardo al comportamento dei partecipanti al mercato. Al concetto di servizio finanziario viene perciò data un’accezione ampia. Da un lato, vengono contemplate tutte le attività che possono portare all’acquisto di uno strumento finanziario da parte di un cliente. Vi rientrano l’acquisto e l’alienazione di strumenti finanziari per conto di clienti, indipendentemente dal fatto se gli strumenti finanziari vengono acquistati da terzi oppure vengono creati, collocati o alienati sul mercato secondario dallo stesso fornitore di servizi finanziari (n. 1). Parimenti, per servizi finanziari si intendono la pura intermediazione di operazioni con gli strumenti finanziari (n. 2) e la gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti. Sono considerate gestione patrimoniale tutte le attività nelle quali al fornitore di servizi finanziari viene conferita la procura per investire valori patrimoniali per conto di clienti. Vengono contemplate anche procure che si riferiscono a singole operazioni e relazioni nelle quali le transazioni, nonostante le procure esterne, vanno approvate internamente dal cliente (n. 3). Si è invece in presenza di una consulenza in investimenti se il fornitore di servizi finanziari raccomanda a determinati clienti l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari (n. 4).

D’altra parte per servizi finanziari si intendono la tenuta di conti di clienti da parte di banche e la custodia di valori patrimoniali per conto di clienti. Vi rientra in particolare la tenuta di depositi per strumenti finanziari. È considerata custodia anche la gestione degli strumenti finanziari in senso tecnico, vale a dire la richiesta di dividendi, interessi o simili (n. 5 e 6).

Non vengono considerate servizi finanziari le operazioni di credito con clienti. Vengono contemplate dal campo d’applicazione della LSF soltanto se i clienti chiedono un prestito per utilizzare questo denaro per operazioni con gli strumenti finanziari (n. 7).