Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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servizi finanziari unicamente in maniera subordinata. Si pensi all’invio di documentazioni sui prodotti in seguito all’interesse manifestato da un cliente, alla fissazione di un appuntamento per un cliente presso il suo consulente alla clientela o all’assistenza dei processi tecnici di portali clienti elettronici o siti del fornitore di servizi finanziari.

Lett. g Emittente

Emittente è chi emette o fa emettere valori mobiliari allo scopo di procacciarsi capitali. Ad esempio una società anonima che emette azioni o prestiti. L’emittente non deve essere contemporaneamente l’offerente dei valori mobiliari. Così succede spesso che l’emittente di azioni non le offra direttamente sul mercato, bensì le faccia offrire da un fornitore di servizi finanziari che detiene i valori mobiliari stabilmente o su commissione.

Lett. h Offerta pubblica

Al concetto di offerta pubblica viene data un’accezione ampia e contempla in particolare anche le offerte di valori mobiliari sul mercato primario, sempre che non si rivolgano a una ristretta cerchia di persone. Non è determinante se con la diffusione di indicazioni su un valore mobiliare, ad esempio nell’ambito di misure pubblicitarie o di una presentazione su Internet, è prevista o meno un’offerta, bensì piuttosto se da parte del pubblico le indicazioni diffuse vanno, in buona fede, intese come offerta. In questo senso, un appello al pubblico formulato in modo molto generico che, in preparazione del mercato, presenta l’impresa emittente ed eventualmente la natura del valore mobiliare da emettere, per mancanza di indicazioni concrete sul valore mobiliare solitamente non viene considerato un’offerta pubblica. Per contro, vi sarà quest’ultima se le informazioni sono sufficientemente dettagliate per aprire agli investitori una possibilità di sottoscrizione.

Art. 4 Segmentazione della clientela

Cpv. 1

I clienti sono i destinatari di servizi finanziari. Possono essere persone fisiche o giuridiche o società di persone e altre entità giuridiche (ad es. trust) costituite in virtù del diritto estero. La relazione tra il fornitore di servizi finanziari e i clienti può essere di natura contrattuale o puramente reale. Sono considerati clienti anche persone alle quali il fornitore di servizi finanziari offre dapprima il suo servizio e con le quali non ha ancora convenuto la fornitura del servizio.

Cpv. 2–5

La LSF crea due categorie principali di clienti: clienti privati e clienti professionali. La cerchia dei clienti professionali viene definita a grandi linee nella legge e si ispira al catalogo della MiFID e alla segmentazione degli investitori della vigente LICol. Per clienti professionali si intendono gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione sottoposti a vigilanza in Svizzera, i clienti esteri di servizi finanziari sottostanti a una vigilanza prudenziale equivalente e le banche centrali. Parimenti, sono considerati clienti professionali gli enti di diritto pubblico, gli istituti di previdenza e le imprese con tesoreria professionale. Per l’interpretazione di questi concetti si può rimandare al senso conformemente all’attuale articolo 10 capoverso 2 LICol. In conformità con la prassi vigente, una tesoreria professionale va approvata se l’impresa incarica almeno una persona dotata di comprovate competenze tecni-