Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Lett. e Fornitori di servizi finanziari
Per fornitori di servizi finanziari si intendono le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari. Da un lato, sono quindi interessati dalle nuove disposizioni i partecipanti al mercato assoggettati alla vigilanza quali banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di un fondo, assicurazioni e, per la prima volta, i gestori patrimoniali. Gli obblighi risultanti dalla nuova legge sono rivolti agli istituti assoggettati alla vigilanza e non ai loro collaboratori. Tuttavia, gli istituti interessati sono tenuti a verificare l’osservanza delle nuove norme di comportamento anche da parte dei loro collaboratori e di terzi da loro incaricati per la fornitura di servizi finanziari (cfr. art. 22 e 23). Dall’altro lato, se forniscono servizi finanziari ai propri clienti, anche i partecipanti al mercato non assoggettati alla vigilanza sono sottoposti alle nuove norme di comportamento. Per questi partecipanti al mercato non viene sorvegliata l’osservanza delle norme di comportamento, le violazioni vengono tuttavia sanzionate penalmente (cfr. art. 119 segg.)
Si è in presenza di un’attività a titolo professionale se, ai sensi dell’articolo 2 lettera b dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC)55, il fornitore di servizi finanziari esercita un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno56. In conformità con i vigenti articoli 3 capoverso 1 e 3a capoverso 2 dell’ordinanza sulle banche57 (OBCR), si presume un’attività a titolo professionale se il fornitore di servizi finanziari fornisce servizi finanziari per più di 20 clienti o se fa pubblicità per la fornitura di servizi finanziari in inserzioni nella stampa o nei media elettronici, con prospetti o circolari.
Se un fornitore di servizi finanziari è una persona fisica, oltre alle norme di comportamento e organizzative è tenuto a osservare anche le prescrizioni per consulenti alla clientela (cfr. art. 28 segg.).
I fornitori svizzeri di servizi finanziari sono soggetti alle prescrizioni della LSF indipendentemente dal fatto se forniscono servizi per clienti in Svizzera o all’estero. I fornitori esteri di servizi finanziari vengono sempre contemplati dalle prescrizioni della LSF se forniscono servizi finanziari a clienti in Svizzera (cfr. art. 34).
Lett. f Consulenti alla clientela
Per consulenti alla clientela si intendono, da una parte, i collaboratori di un fornitore di servizi finanziari che forniscono servizi finanziari per clienti. Ad esempio, i collaboratori di una banca che alienano strumenti finanziari ai clienti della banca o forniscono loro una consulenza nell’investimento del loro patrimonio, sono consulenti alla clientela nel senso della presente disposizione. Dall’altra, gli stessi fornitori di servizi finanziari vengono considerati consulenti alla clientela se, in quanto persone fisiche, forniscono servizi finanziari per i propri clienti. Per consulenti alla clientela si intendono quindi anche persone fisiche che operano quali intermediari o distributori di strumenti finanziari e non possono avere alcun rapporto d’impiego con l’autore degli strumenti finanziari.
Non sono considerati consulenti alla clientela i collaboratori di fornitori di servizi finanziari che non hanno alcun contatto con i clienti o che sostengono la fornitura di
55 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411)
56 Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1186/2013 del 10 dicembre 2013, consid. 3.3
57 Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio (ordinanza sulle banche, OBCR; RS 952.02)