Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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vo vanno inserite in un’ordinanza del Consiglio federale. Al suo deposito, occorrerà prestare attenzione al principio della proporzionalità. Si tratterà di trovare il giusto compromesso tra i requisiti per la protezione degli investitori e quelli degli emittenti e offerenti per un onere adeguato nell’allestimento dei prospetti nella rispettiva categoria di valori mobiliari. Appare chiaro che una normativa troppo dettagliate non soddisferebbe né l’esigenza di un’informazione trasparente e comprensibile, né quella di un onere adeguato.
Nelle disposizioni di esecuzione sul formato (lett. a), in primo piano vi sono quelle sul riassunto. Se, in conformità con il suo senso e scopo, quest’ultimo deve consentire di confrontare tra loro diversi valori mobiliari, ciò presuppone una descrizione unitaria delle indicazioni essenziali riguardanti l’emittente e i valori mobiliari. Nelle rimanenti parti del prospetto e delle sue aggiunte le prescrizioni poste al formato potranno limitarsi a un minimo.
Conformemente alla funzione illustrata del riassunto, anche contenuto e forma delle informazioni chiave contenute in esso assumono maggiore rilevanza, il che giustifica indicazioni più dettagliate a livello di ordinanza (lett. b).
Nell’ordinanza bisognerà prevedere il maggior spazio alle indicazioni minime da accogliere nel prospetto (lett. c). Suddivisa per generi di valori mobiliari (nello specifico, per azioni e vari generi di titoli di credito), dovrà esprimersi in maniera dettagliata su quali indicazioni riguardanti l’emittente (ad es. sulla situazione dei suoi affari e finanziaria, sugli organi, sugli azionisti principali, sulle partecipazioni ecc.) e i valori mobiliari (ad es. sulle norme giuridiche sulle quali si fondano e sui diritti che derivano dai valori mobiliari ecc.) vanno riprese nel prospetto, se del caso suddivise in modulo di registrazione e descrizione dei titoli mobiliari.
A livello di ordinanza si dovrà disciplinare anche a quali condizioni è possibile rinunciare a determinate indicazioni nel prospetto, nel rispetto della protezione dei clienti. Si può ad esempio pensare alla menzione del corso di emissione definitivo e del volume dell’emissione, a indicazioni la cui menzione è contraria all’interesse pubblico o che potrebbe danneggiare seriamente l’emittente oppure, nel caso concreto, che sono irrilevanti per valutare la situazione finanziaria o le prospettive sul futuro dell’emittente.
Secondo le disposizioni della LInfFin, le piazze borsistiche emaneranno del resto un regolamento sull’ammissione al commercio di valori mobiliari. Il regolamento conterrà fra l’altro dichiarazioni sulla commerciabilità dei valori mobiliari, sulla comunicazione di informazioni dalle quali gli investitori dipendono per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell’emittente, e sugli obblighi dell’emittente per la durata dell’ammissione dei valori mobiliari. Nella formulazione del regolamento, le piazze borsistiche considereranno le prescrizioni poste dalla LSF all’offerta di strumenti finanziari. In particolare, le prescrizioni in materia di prospetti per i valori mobiliari sono pienamente applicabili anche ai valori mobiliari da ammettere al commercio su una piazza borsistica.
Sezione 3: Agevolazioni
Per le imprese non quotate in borsa, che finora potevano allestire i propri prospetti secondo le disposizioni piuttosto semplici degli articoli 652a o 1156 CO, gli obblighi di pubblicazione dei prospetti di cui sopra significano un onere supplementare. In questa sezione, con obblighi agevolati di pubblicazione dei prospetti, che dovran-