Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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sizioni speciali che sono state trasferite dalla LICol nel presente atto normativo. Quest’ultimo dovrà disciplinare in maniera esaustiva gli obblighi di pubblicazione dei prospetti per tutti gli strumenti finanziari.
Art. 49 Investimenti collettivi di capitale aperti
Viene ripreso l’attuale disciplinamento degli articoli 75 capoversi 1 e 2 e 77 capoverso 2 LICol sull’obbligo di pubblicazione del prospetto per gli investimenti collettivi aperti. Limitatamente ai clienti privati, il terzo capoverso dell’articolo 75 LICol è coperto dall’articolo 8 capoverso 3. In merito alla pubblicazione del prospetto, si veda l’articolo 65. Le disposizioni di esecuzione relative al prospetto si trovano, come finora, in particolare, negli articoli 85 e 106 e nell’allegato 1 OICol.
Art. 50 Investimenti collettivi di capitale chiusi
La disposizione riproduce le normative in materia di prospetti attualmente vigenti per gli investimenti collettivi chiusi. Ciò concerne l’articolo 102 capoverso 3 LICol per le società in accomandita per investimenti collettivi e l’articolo 116 LICol per le società di investimento a capitale fisso.
Art. 51 Deroghe
La disposizione riprende la possibilità, prevista nell’articolo 10 capoverso 5 lettera b LICol, di esentare integralmente o parzialmente dall’obbligo di pubblicazione del prospetto investimenti collettivi svizzeri.
Sezione 5: Esame del prospetto
Chi, in Svizzera, in un’offerta pubblica offre valori mobiliari per l’acquisto o la sottoscrizione o ne chiede l’ammissione al commercio, secondo l’articolo 37 segg. deve pubblicare previamente un prospetto. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 52 segg., prima della sua pubblicazione il prospetto deve essere esaminato, cosa che è conforme al diritto europeo70. Come nell’UE, i fogli informativi di base non sono soggetti all’obbligo di essere esaminati. Questo è opportuno in quanto i fogli informativi di base riproducono solamente in forma assai abbreviata ciò che si trova nel prospetto oggetto dell’esame. Un doppio esame non sarebbe proporzionato.
Art. 52 Principio
Cpv. 1
Secondo l’articolo 42 capoverso 1, il prospetto per valori mobiliari deve contenere in una forma comprensibile le indicazioni essenziali per una decisione dell’investitore riguardanti l’emittente e il garante, nonché i valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati al commercio. Il capoverso 1 definisce perciò il principio secondo cui, prima della sua pubblicazione, un prospetto deve essere esaminato quanto a completezza, coerenza e comprensibilità, non però a esattezza materiale. Con la richiesta di coerenza si intende che il prospetto non può contenere contraddizioni al suo interno.
70 Art. 13 della direttiva relativa al prospetto.