Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Quale ultima ratio, la FINMA può revocare l’abilitazione e trasferirla a un altro organo di verifica.

Cpv. 6

Se, contrariamente alle attese, il mercato non dovesse istituire alcun organo di verifica suscettibile di essere abilitato, il Consiglio federale designerebbe un servizio idoneo al quale è possibile affidare il compito di esaminare il prospetto.

Art. 54 Procedura e termini

Le risoluzioni dell’organo di verifica sono decisioni ai sensi della PA. La procedura è quindi retta dalla PA e dalle rimanenti disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale. Se un organo di verifica approva un prospetto senza riserve, non ha bisogno di motivarlo (cfr. l’art. 35 cpv. 3 PA). Se rifiuta l’approvazione senza un invito a migliorare il prospetto, deve sentire la persona che lo ha presentato prima di decidere la mancata approvazione (cfr. l’art. 30 cpv. 1 PA). Se invita a migliorare il prospetto, è sufficiente se notifica questo invito solamente sotto forma di decisione, se la predetta persona lo richiede.

I termini e i principi in materia di trattamento previsti sono vincolanti per la procedura innanzi all’organo di verifica. I prospetti in arrivo (è da supporre che il traffico con l’organo di verifica sarà possibile anche per via elettronica) devono essere esaminati quanto alla loro completezza. Se si evidenziano indizi che un prospetto è incompleto o necessita di informazioni aggiuntive, l’organo di verifica deve segnalarlo entro dieci giorni e invitare le persone interessate a migliorare i prospetti. Solamente dopo l’arrivo della documentazione completa può iniziare l’esame del prospetto di cui all’articolo 52 capoverso 1. Il termine per l’esame della completezza, coerenza e comprensibilità è di dieci o, in caso di nuovi emittenti, venti giorni (cpv. 2 e 3). Questo termine è un termine ordinatorio, vale a dire che in caso di ritardo un prospetto continua a essere considerato non esaminato e non approvato. Ciò è conforme al diritto europeo72. Anche l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza sui termini ordinatori73 non prevede alcuna decisione fittizia preferenziale in caso di ritardo rispetto al termine ordinatorio.

Art. 55 Prospetti esteri

Analogamente al disciplinamento nell’UE74, l’articolo 55 prevede una norma dell’equivalenza per l’esame di prospetti esteri per un’offerta pubblica o l’ammissione al commercio su una piazza borsistica. I prospetti esteri possono venire approvati, se sono stati allestiti in conformità con standard internazionali fissati da organizzazioni internazionali di autorità di vigilanza sulle cartevalori, purché gli obblighi di informazione siano equiparabili con i requisiti della LSF. In un simile standard entra in linea di conto principalmente la Parte I degli «International Disclosure Standards for Crossborder Offerings and Initial Listings by Foreign

72Art. 13 par. 2 sottopar. 2 della direttiva relativa al prospetto.

73Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i principi e i termini ordinatori

delle procedure di autorizzazione (ordinanza sui termini ordinatori, OTOr;

RS 172.010.14)

74 Art. 20 par. 1 della direttiva relativa al prospetto.