Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
– i motivi per l’offerta e l’utilizzo dei ricavi.
Cpv. 4
Proprio in occasione delle prime entrate in borsa di società anonime, spesso non è stabilito fin da principio quale volume degli investimenti a quale quotazione di emissione può, in fin dei conti, essere collocato. Sovente, la banca incaricata del collocamento menziona un margine entro il quale possono muoversi il prezzo o la quotazione nel momento dell’assegnazione definitiva agli investitori. Dopo la notificazione di questo margine, nella fase di sottoscrizione le azioni vengono offerte in sottoscrizione pubblica, con gli investitori interessati che stabiliscono in maniera vincolante quante azioni a quale prezzo massimo vorrebbero acquistare. Affinché, in questi casi, al momento della sottoscrizione gli investitori ricevano un minimo di sicurezza riguardo al proprio impegno, il prospetto deve menzionare un massimo corso di emissione possibile e mostrare anche secondo quali criteri si decide a chi vengono assegnati i valori mobiliari.
Art. 43 Rimando
Cpv. 1
Una novità rispetto all’attuale normativa nel CO è l’esplicita ammissibilità di rimandi a documenti pubblicati contemporaneamente. I rimandi devono alleggerire il prospetto sotto il profilo del contenuto e servire così alla chiarezza e alla comprensibilità delle informazioni per l’investitore. Se il documento a cui si rimanda contiene indicazioni che sono mutate sostanzialmente, occorre documentarlo nel prospetto e vanno messe a disposizione le indicazioni aggiornate. Non sono per contro ammessi i rimandi nel riassunto, poiché ne contraddicono lo scopo di contenere tutto ciò che è essenziale per prendere la decisione sull’investimento.
Cpv. 2
Per garantire la comparabilità delle informazioni dei prospetti di valori mobiliari dello stesso genere, non si deve potere rimandare a qualsiasi documento. I documenti adeguati vanno stabiliti a livello di ordinanza. Possono esserlo, ad esempio, informazioni finanziarie da presentare a intervalli di un anno e di meno di un anno, documenti che vengono allestiti sulla scia di una transazione specifica, ad esempio di una fusione o di una scissione, conti annuali, statuti della società o anche, ad esempio, approvati e pubblicati in precedenza prospetti.
Art. 44 Riassunto
Cpv. 1
In conformità con il proprio scopo, il riassunto va allestito secondo un formato uniforme per valori mobiliari paragonabili. Ciò viene definito più nel dettaglio in un’ordinanza. Dalle rispettive disposizioni risulterà anche il rapporto quantitativo tra riassunto e prospetto. Nell’UE, l’entità del riassunto è limitata percentualmente: non può superare il 7 per cento del prospetto.
Cpv. 2
Contenuto e veste del riassunto vanno configurati in modo tale che nel prospetto siano chiaramente riconoscibili come tali. Dal riassunto deve risultare distintamente