Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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realizzano quali chiusure singole su una piattaforma elettronica e che non sono adatti a essere commercializzati su vasta scala (lett. j).
Art. 40 Obbligo di pubblicazione del prospetto sulle piazze borsistiche
Come le norme di comportamento, gli obblighi di informazione da adempiere nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione del prospetto servono, in particolare, alla protezione dei clienti. Di conseguenza, le borse e altre piazze borsistiche possono ammettere al commercio solamente valori mobiliari per i quali sono adempiuti gli obblighi di pubblicazione dei prospetti che si applicano alle offerte pubbliche. Già oggi l’articolo 1156 capoverso 1 CO stabilisce che le obbligazioni di prestiti possono essere offerte in sottoscrizione pubblica o introdotte alla borsa soltanto in base ad un manifesto.
Art. 41 Informazioni al di fuori dell’obbligo di pubblicazione del prospetto
Per i casi nei quali gli investitori, per mancanza dell’obbligo di pubblicazione del prospetto riguardante uno strumento finanziario, non possono informarsi mediante un prospetto, questa disposizione assicura che le informazioni fornite dall’offerente siano accessibili allo stesso modo da tutti gli investitori contemplati dall’offerta.
Sezione 2: Requisiti
Art. 42 Contenuto
Cpv. 1
In conformità con lo scopo di protezione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto, nel contenuto di quest’ultimo devono trovarsi, in forma facilmente comprensibile e nel modo più obiettivo e aggiornato possibile, tutte le indicazioni sull’emittente, sul garante e sui valori mobiliari per consentire all’investitore di prendere una decisione sull’investimento con piena cognizione di causa e dei rischi di investimento. Il formato del prospetto deve essere dal Consiglio federale in un’ordinanza (art. 47 cpv. 1 lett. a).
Le indicazioni nel prospetto devono descrivere non soltanto l’emittente di un valore mobiliare, bensì anche eventuali garanti (persone che prestano la garanzia) che spesso si presentano in relazione con emissioni di titoli di credito e assumono le garanzie per gli obblighi dell’emittente definiti nel singolo caso.
Senza che ciò debba essere stabilito appositamente nella legge, le indicazioni menzionate contemplano soprattutto la ragione sociale, la sede e il luogo dell’amministrazione, la forma giuridica, lo scopo e l’eventuale posizione nel gruppo. Vanno quindi rappresentati, in particolare (lett. a n. 1–4):
– gli organi, senza però partire da un concetto di organo strettamente formale, bensì contemplando tutti gli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza e di revisione sottoposti al diritto della società anonima;
– l’ultimo conto annuale, comprendente bilancio, conto economico e allegato (art. 959–959c CO) e, in caso di imprese di grosse dimensioni tenute alla revisione ordinaria di cui all’articolo 727 capoverso 1 CO, indicazioni sup-