Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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no essere eseguiti a livello di ordinanza, tale onere dovrà essere mantenuto entro limiti accettabili. Anche l’UE conosce agevolazioni comparabili per PMI e imprese con una bassa capitalizzazione di mercato (cfr. l’art. 7 [2] lett. e della direttiva relativa al prospetto e gli art. 26a e 26b del regolamento (CE) N. 809/200469, di seguito regolamento relativo al prospetto).

Art. 48 Principio

Cpv. 1

Le agevolazioni nell’obbligo di pubblicazione del prospetto devono valere per le imprese che secondo le disposizioni del CO non sottostanno all’obbligo di revisione ordinaria di cui all’articolo 727 CO, bensì devono eseguire una revisione limitata di cui all’articolo 727a. Porre un limite nell’obbligo di pubblicazione del prospetto analogamente a quanto avviene nell’obbligo di revisione si giustifica già solamente per il fatto che in entrambi i casi lo scopo delle disposizioni mira alla protezione degli investitori o dei creditori.

Cpv. 2

Analogamente a quanto avviene con la normativa vigente nell’UE, devono inoltre poter beneficiare di obblighi agevolati di pubblicazione dei prospetti (lett. a) anche le imprese che presentano una bassa capitalizzazione di mercato (cosiddette «small cap»). Nell’UE, il pertinente limite è fissato a 100 000 000 euro (art. 2 (3) lett. t della direttiva relativa al prospetto). Toccherà al Consiglio federale definire nell’ordinanza un limite confacente alla situazione svizzera e alle esigenze degli emittenti e degli investitori.

Analogamente a quanto avviene nell’UE (art. 26a regolamento relativo al prospetto), devono per finire essere possibili anche agevolazioni nell’emissione di diritti di opzione (lett. b). Esse si giustificano, se i valori mobiliari della medesima categoria emessi dall’emittente già prima sono stati ammessi al commercio su una piazza borsistica e quindi vi sono già prospetti sui valori mobiliari ai quali si riferisce il diritto di opzione.

Cpv. 3

I criteri in base ai quali devono essere statuite le agevolazioni nell’obbligo di pubblicazione del prospetto, risultano dagli interessi degli investitori alla protezione e degli emittenti a prescrizioni ragionevoli applicate al prospetto. Anche un prospetto allestito secondo le prescrizioni agevolate deve tracciare un ampio quadro dell’emittente e dei valori mobiliari. Diversamente dal prospetto completo, sarà meno dettagliato nelle varie informazioni e andrà meno in profondità.

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

Quali strumenti finanziari, anche le quote a investimenti collettivi di capitale sono soggette all’obbligo di pubblicazione del prospetto. Per esse valgono tuttavia dispo-

69 Regolamento (CE) N. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149, 30.4.2004, pag. 3).