Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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plementari nell’allegato del conto annuale, conto dei flussi di tesoreria e relazione annuale (art. 961 segg. CO);

– l’attuale andamento degli affari, a meno che non sia già rappresentato a sufficienza nell’ambito della contabilità;

– (1) prospettive essenziali, nelle quali possono ad esempio rientrare indicazioni sullo stato della ricerca e dello sviluppo e sulle prospettive di mercato nei settori d’attività, (2) rischi essenziali, tra cui si possono annoverare eventuali dipendenze di brevetti e licenze o imminenti modifiche nel contesto normativo e (3) controversie essenziali, tra cui, ad esempio, vanno ritenute procedure civili, penali, arbitrali o amministrative future o correnti.

Riguardo ai valori mobiliari e all’offerta in quanto tale, il prospetto deve contenere indicazioni dettagliate (lett. b e c), che dovranno essere precisate in un’ordinanza. Si può pensare a informazioni riguardanti i valori mobiliari ai fini della loro identificazione (numero di valore o numero ISIN), le basi giuridiche, il genere dell’emissione, il numero, la categoria e il valore nominale, i diritti connessi con i valori mobiliari (ad es. diritto di voto, diritto di partecipazione agli utili, diritto al ricavato della liquidazione), un’eventuale limitazione della trasferibilità (ad es. restrizioni alla trasmissibilità delle azioni nominative), il collocamento eventualmente pianificato (pubblico, internazionale), il ricavo netto stimato dell’emissione, suddiviso nelle principali finalità di utilizzo, e la passata evoluzione delle quotazioni.

Cpv. 2

Il prospetto può venire redatto in una delle tre lingue ufficiali oppure in inglese e in tal modo si tiene conto di un legittimo bisogno di emittenti internazionali e investitori sul mercato finanziario svizzero.

Cpv. 3

I prospetti spesso raggiungono un considerevole volume, per cui la chiarezza e la comprensibilità perseguite per l’investitore possono venire considerevolmente pregiudicate. Per tale motivo, il prospetto deve contenere un riassunto che in forma concisa e in una lingua generalmente comprensibile contenga le informazioni essenziali. In combinazione con il prospetto, forma e contenuto del riassunto di quest’ultimo forniscono informazioni sugli aspetti essenziali dei relativi valori mobiliari, al fine di aiutare gli investitori nell’esaminare la questione se debbano investire in questi o eventualmente in altri valori mobiliari. Quali informazioni vanno riprese nel riassunto verrà stabilito dal Consiglio federale in un’ordinanza (art. 47 cpv. 1 lett. a e b). Secondo il senso e lo scopo di simili informazioni chiave e nel rispetto della concisione e della pertinenza, esse descriveranno sostanzialmente:

– i rischi e le caratteristiche essenziali specifici per l’emittente e un eventuale garante, inclusi i valori patrimoniali, gli impegni e la situazione finanziaria dell’emittente e di eventuali garanti;

– i rischi connessi con l’investimento nei relativi valori mobiliari e le caratteristiche essenziali dell’investimento, soprattutto i diritti connessi con i valori mobiliari;

– le condizioni generali dell’offerta con una stima dei costi che vengono fatturati all’investitore dell’emittente o dell’offerente;

– i dettagli dell’ammissione al commercio; e