Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Cpv. 2

Il Consiglio federale deve poter designare titoli di credito il cui prospetto deve essere esaminato solamente dopo la pubblicazione, purché una banca o una società di investimenti garantiscano che nel momento della pubblicazione vi siano le più importanti informazioni sull’emittente e sui valori mobiliari. In questo modo, nel rispetto della protezione dei clienti, sarà possibile che nello specifico obbligazioni possano venire emesse in base al mercato sotto il profilo temporale. Nell’ordinanza si dovrà stabilire che sui prospetti in questione, per ragioni di trasparenza, va apposta l’annotazione dell’esame per il momento mancante.

Cpv. 3

Continuano a non sottostare all’obbligo di essere esaminati i prospetti di investimenti collettivi di capitale (cpv. 3)71. È fatto salvo l’obbligo di approvazione per documentazioni degli investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e 120 della LICol.

Art. 53 Organo di verifica

Cpv. 1

L’esame dei prospetti di cui all’articolo 37 segg. deve spettare a un organo di verifica che deve essere abilitato dalla FINMA. Quest’ultima al momento attuale, sotto il profilo del personale e quanto a infrastrutture, non è in grado di adempiere direttamente questo compito di diritto pubblico (che nello spazio UE viene svolto da autorità). Si può presupporre che per questo compito esistano o si costituiranno candidati sul mercato. Gli esami nell’ambito del summenzionato obbligo di approvazione per documentazioni degli investimenti collettivi di capitale esteri di cui all’articolo 120 LICol rimangono di competenza della FINMA.

Cpv. 2 e 3

La disposizione menziona requisiti minimi che un organo di verifica deve soddisfare nell’adempimento del compito e durante la propria attività. L’organo di verifica deve potere esercitare la propria funzione in modo indipendente e porsi in maniera tale sotto il profilo organizzativo e del personale da potere assolvere in ogni momento in modo ineccepibile il proprio compito.

Cpv. 4

La disposizione crea la base giuridica affinché l’organo di verifica possa riscuotere emolumenti per la propria attività. Il Consiglio federale dovrà disciplinare il calcolo degli emolumenti in applicazione dei principi validi generalmente per la riscossione di emolumenti.

Cpv. 5

La disposizione disciplina la procedura nel caso in cui l’organo di verifica non soddisfi più i requisiti, ad esempio perché non offre più la garanzia di una gestione ineccepibile o se il corretto adempimento dei propri compiti non è più garantito o è minacciato per altri motivi. I provvedimenti da disporre dalla FINMA devono essere adeguati al caso concreto e quindi non vanno elencati singolarmente nella legge.

71 Cfr. FF 2005 5767