Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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che esso va inteso quale introduzione al prospetto e che di conseguenza una decisione complessiva sull’investimento deve poggiare sull’esame dell’intero prospetto.
Art. 45 Suddivisione
A seconda dei bisogni concreti e soprattutto in caso di varie emissioni autonome prevedibili del medesimo emittente, può risultare sensato fissare in un modulo di registrazione separato le indicazioni riguardanti l’emittente che rimangono per lo più invariate e, ogni volta al momento dell’emissione, in una propria descrizione da allestire, le caratteristiche dei valori mobiliari. Sempre a quel momento, va allestito il riassunto.
Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, un prospetto non deve potere essere suddiviso a piacimento, bensì limitarsi ai documenti descritti.
Art. 46 Prospetto di base
Cpv. 1
La pubblicazione di un prospetto di base è opportuna specialmente per più emissioni in caso di titoli di credito strutturati in modo analogo (ad es. prestiti obbligazionari), per i quali le condizioni definitive (ad es. moneta, interesse o durata) non sono definite dall’inizio. Nel prospetto di base, simili condizioni possono essere sostituite da un foglio intercalare o descritte come opzione selezionabile. Per ogni emissione vengono pubblicate le condizioni definitive dell’offerta e depositate presso l’organo di verifica. Le condizioni definitive devono contenere soltanto indicazioni riguardanti i valori mobiliari e non servono a integrare il prospetto di base.
Anche i prospetti di base possono essere strutturati in tre parti. Questo può essere opportuno, in particolare, se non tutti i titoli di credito da offrire hanno una struttura analoga, così che è preclusa la descrizione in un unico prospetto di base comune. La struttura in tre parti consente poi l’utilizzo di un unico modulo di registrazione per più prospetti di base.
Cpv. 2
In conformità con il suo scopo, il prospetto di base contiene tutte le indicazioni riguardanti l’emittente e i valori mobiliari che possono essere già date al momento della sua pubblicazione. Il Consiglio federale formulerà in merito normative dettagliate in un’ordinanza (cfr. art. 47 cpv. 1 lett. c).
Cpv. 3
Sempre che le condizioni definitive non vengano inserite neppure in un’aggiunta, esse devono essere pubblicate il più rapidamente possibile e depositate presso l’organo di verifica. Dalla disposizione di principio dell’articolo 37 risulta che la pubblicazione deve avvenire al più tardi il giorno dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio. Le condizioni definitive non devono essere approvate.
Art. 47 Disposizioni di esecuzione
La legge contiene unicamente i tratti fondamentali dell’obbligo di pubblicazione del prospetto. Le disposizioni di esecuzione nei settori non menzionati in modo esausti-