Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo
– come controparte di una procedura di transazione di gruppo nei confronti di uno o più fornitori di servizi finanziari sono considerate soltanto le associazioni, società o organizzazioni legittimate all’azione collettiva in conformità all’articolo 101. Queste non devono quindi perseguire uno scopo di lucro e in virtù dei loro statuti o del loro regolamento devono tutelare gli interessi di determinati gruppi di persone, soprattutto clienti privati o consumatori (cfr. commento all’art. 101). Ciò garantisce che persone oppure organizzazioni, che fungono da rappresentanti dei clienti coinvolti, non agiscano per interesse. In particolare viene escluso che individui, tra cui avvocati che svolgono attività forense o studi legali, possano fungere da controparte in una convenzione di transazione di gruppo;
– la procedura di transazione di gruppo è a disposizione per disciplinare collettivamente le conseguenze finanziarie della violazione degli obblighi di diritto civile da parte del fornitore di servizi finanziari nell’erogazione di servizi finanziari nei confronti di clienti. Il campo d’applicazione materiale della procedura di transazione di gruppo rimane dunque limitato ai servizi finanziari;
– la vera e propria procedura di transazione di gruppo viene sottoposta al competente tribunale superiore cantonale su richiesta congiunta delle parti. In considerazione dell’entità, dell’onere e dell’importanza di tale procedura di gruppo appare opportuno concentrarla presso un’istanza cantonale, come avviene già in determinati ambiti (cfr. art. 5 CPC nonché il commento alla relativa modifica della presente disposizione di cui al n. 2.2.2);
– nel caso in cui una transazione di gruppo viene approvata e dichiarata vincolante dal competente tribunale superiore cantonale, ha effetto per tutti i clienti interessati dalla violazione dell’obbligo da parte del fornitore di servizi finanziari e per i loro aventi causa. Ciò vale tuttavia soltanto a condizione che questi non dichiarino il loro recesso (opt out).
Art. 106 Convenzione di transazione di gruppo
Il capoverso 1 stabilisce che la transazione di gruppo deve essere fissata per scritto e firmata sia dalle parti sia dai loro rappresentanti legali innanzitutto per garantire la trasparenza, ma anche per la possibilità della dichiarazione di recesso (cpv. 2 lett. f e art. 111) nonché in riferimento alla regolamentazione e all’approvazione delle conseguenze in termini di spese (cfr. in merito cpv. 2 lett. g e art. 113).
Il capoverso 2 enumera i principali punti che una convenzione di transazione di gruppo deve per lo meno contenere per poter essere approvata. Si tratta di informazioni che, da un lato, rappresentano la base e il contenuto della convenzione di transazione di gruppo, dall’altro determinano l’effetto e lo svolgimento della transazione di convenzione di gruppo:
– la lettera a esige una descrizione il più possibile precisa della violazione degli obblighi di diritto civile da parte del fornitore di servizi finanziari nella fornitura di servizi finanziari. Anche il danno così procurato deve essere descritto nel modo più accurato possibile. Di solito questi due criteri non riconoscono una illiceità o un’omissione contraria a un obbligo da parte del fornitore di servizi finanziari. Quest’ultimo è in particolare tenuto a fornire le informazioni che consentono un’indicazione del gruppo dei clienti interessa-