Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
2 LIFin
2.1 Disposizioni generali
2.1.1 Oggetto e scopo (art. 1 AP-LIFin)
ACSI vede con soddisfazione che la protezione degli investitori venga menzionata a scanso di ogni possibile equivoco nello scopo della legge. foreign banks è al contrario del parere che tale finalità debba essere espunta dalla definizione dello scopo della legge, che dovrebbe invece perseguire il rafforzamento della competitività della piazza finanziaria, l’efficienza del mercato finanziario e la stabilità del sistema finanziario. Le banche cantonali affermano che la protezione degli investitori è una dimensione nuova, non presente nella legge sulle banche, e che pertanto il capoverso 2 debba essere definitivamente stralciato. ASG sostiene in particolare che la LIFin, in quanto legge sulla vigilanza, non debba contemplare norme che prevedano una responsabilità diretta nei confronti degli investitori e dei clienti.
SFAMA lamenta che la disposizione non è sufficientemente attenta agli istituti che operano nel campo della gestione patrimoniale. UBS si oppone alla concentrazione delle disposizioni della legge sulle banche, della legge sulle borse e della legge sugli investimenti collettivi in un atto normativo consolidato e chiede pertanto di circoscrivere l’oggetto della legge ai gestori patrimoniali e ai consulenti in materia di investimenti.
BNS consiglia di precisare che la menzione della garanzia della stabilità del sistema finanziario come aspetto dello scopo della LIFin non tange la delimitazione delle competenze tra BNS e FINMA.
2.1.2 Campo d’applicazione (art. 2 AP-LIFin)
ACSI, SKS, UBS e SECA approvano espressamente l’assoggettamento dei gestori patrimoniali e una vigilanza prudenziale. Diversi pareri deplorano che insieme ai gestori patrimoniali non siano sottoposti alla LIFin anche i consulenti agli investimenti (ACSI, CS, OAR-G, SVUE, SFAMA, UBS, VQF, CFA, BCCC, Swisscanto), le società fiduciarie, i trust e le società di sede (OAR-G).
SECA approva le deroghe previste all’articolo 2 capoverso 2 lettera a AP-LIFin e nell’ottica del necessario accesso al mercato UE ritiene giusto che tutti gli istituti finanziari svizzeri vengano assoggettati a una vigilanza statale, la cui intensità sia modulata in funzione dei servizi finanziari offerti e dei rischi che essi comportano. La vigilanza prudenziale dei gestori patrimoniali non qualificati ai sensi dell’articolo 21 AP-LIFin è considerata coerente, mentre per la gestione su mandato non dovrebbe dipendere dal modo in cui è strutturato il patrimonio di famiglia e dal fatto ad esempio che questo sia detenuto individualmente da un membro della famiglia e da una struttura controllata da questo e/o da altri membri della famiglia (ad es. una personal holding company o un investimento collettivo). SECA auspica che questo aspetto venga chiarito nel corso successivo della procedura legislativa. SFAMA indica che la soppressione dell’autorizzazione per i distributori senza contemporaneo assoggettamento dei consulenti agli investimenti creerà una lacuna. La distinzione tra gestori patrimoniali e consulenti agli investimenti non sarebbe giustificata, né in considerazione della protezione dei clienti né della MiFID II (Swisscanto). UBS è del parere che oltre ai consulenti agli investimenti si dovrebbero disciplinare anche le garanzie necessarie e la sicurezza dei dati nel caso dei terzi offerenti che intendono avere accesso a conti bancari tramite canali elettronici. Singole voci propongono inoltre di inserire nel campo d’applicazione della LIFin anche gli assicuratori per evitare disparità di trattamento (ACSI, FRC, FPV e CP).