Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 49Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
Secondo SwissBanking, il concetto di gestore patrimoniale deve essere inteso in senso generale, e quindi inglobare anche gli asset manager e i gestori patrimoniali che operano per istituti di previdenza. SIC Svizzera teme che nella prassi la distinzione tra consulenti agli investimenti, distributori, agenti e intermediari possa creare difficoltà. Inoltre, chiede di prevedere una soluzione meno costosa per l’inserimento dei gestori patrimoniali nella nuova struttura di vigilanza. Secondo OAD-FCT, il concetto è descritto in modo troppo generico. UBS ritiene che il concetto di gestore patrimoniale debba essere precisato: le persone che a nome e per conto di un cliente gestiscono a titolo professionale valori patrimoniali o possono altrimenti disporre di valori patrimoniali affidati loro da un cliente devono essere sempre qualificate come gestore patrimoniale, indipendentemente dal fatto che agiscano su mandato oppure no. Anche per ASG, la definizione legale di gestore patrimoniale è troppo ampia.
BCCC approva la rinuncia alla menzione dell’attributo «semplice» o «non qualificato» nella definizione di gestore patrimoniale, ma considera insoddisfacente la definizione prevista. Il concetto di «gestione» tiene insufficientemente conto della catena di produzione (ricerca, decisione di investimento, esecuzione e mantenimento del valore). GSCGI deplora invece il ricorso all’espressione «gestori patrimoniali qualificati», poiché a suo giudizio desta l’impressione che i gestori patrimoniali non siano competenti. Inoltre, l’espressione comporta rischi di confusione con il concetto di investitore qualificato utilizzato nel settore degli investimenti collettivi. Gajdos propone di rinunciare alla distinzione tra gestore patrimoniale «semplice» e «qualificato». Anche Bär&Karrer ravvisa un rischio di confusione nella descrizione della definizione e nell’impiego dell’espressione «asset manager» e raccomanda pertanto di precisare la definizione di gestore patrimoniale.
Findling Grey è del parere che i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che gestiscono valori patrimoniali di importo inferiore ai limiti non debbano rientrare nel novero dei gestori patrimoniali «semplici».
SRO FSA riflette se chiedere un’esclusione dal campo d’applicazione per i servizi di gestione patrimoniale forniti da avvocati e notai. swisselectric propone di escludere la gestione patrimoniale per clienti infragruppo (esenzione infragruppo).
A giudizio di ASG, il disciplinamento dei gestori patrimoniali indipendenti non giustifica l’adozione della LIFin. Nell’ambito non ancora sfruttato dell’autodisciplina si potrebbero emanare norme di comportamento efficaci ed economicamente sopportabili.
COMCO teme che l’assoggettamento dei gestori patrimoniali esterni possa comportare per loro ingenti costi, con conseguenti nuove distorsioni a livello di concorrenza. Per questo motivo consiglia di rinunciare all’assoggettamento dei gestori patrimoniali a una vigilanza prudenziale.
Secondo RCM la vigente normativa è sufficiente. Con il disciplinamento proposto e i costi che ne derivano per i gestori patrimoniali, lo Stato impone di fatto un divieto di esercizio della professione. Occorre escludere dal campo d’applicazione almeno i piccoli gestori patrimoniali.
2.3 Gestori patrimoniali qualificati
2.3.1 Definizione (art. 21 AP-LIFin)
LU e USS approvano espressamente un disciplinamento coerente della vigilanza su tutti i fornitori di servizi finanziari e sia Fiduciari Suisse sia SFAMA si dichiarano favorevoli all’inclusione dei gestori patrimoniali degli istituti di previdenza svizzeri; l’assoggettamento dei gestori patrimoniali di averi di istituti di previdenza svizzeri solleva invece per alcuni una serie di interrogativi. Per questa categoria di gestori patrimoniali, VD chiede un adeguamento agli articoli 2 capoverso 2 LICol e 48f OPP 2. La limitazione dell’assoggettamento ai gestori patrimoniali di