Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
BCCC propone di includere nel sistema dell’autorizzazione a cascata anche i consulenti agli investimenti disponendo che l’autorizzazione per l’attività di istituto finanziario abiliti anche all’esercizio dell’attività di consulente agli investimenti.
SATC appoggerebbe il sistema dell’autorizzazione a cascata se tenesse conto delle peculiarità delle attività di TCSP. Una licenza per l’esercizio di attività bancarie, di società di intermediazione mobiliare o di gestore patrimoniale, ad esempio, non ingloberebbe automaticamente l’autorizzazione a offrire servizi TCSP, poiché questi ultimi richiedono conoscenze specialistiche particolari e comportano l’obbligo di garantire l’esclusione di conflitti di interesse.
2.1.4 Conformità fiscale (art. 11 AP-LIFin)
Mentre ZH, BS, NE, SBPV, Gajdos e AFP approvano espressamente le prescrizioni sulla conformità fiscale, in particolare anche in prospettiva dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il PS chiede di strutturare la disposizione in modo più restrittivo. JU ritiene che la conformità fiscale debba essere ottenuta per mezzo dello scambio automatico di informazioni e teme che le esigenze imposte in questa disposizione possano bloccare l’intero progetto. BE consiglia di tornare a riflettere sull’inserimento di questa norma nella LIFin, poiché gli obblighi di diligenza in materia fiscale non devono essere necessariamente disciplinati nell’ambito di questo atto normativo e inoltre occorrerebbe adeguare i requisiti della LRD. SIC Svizzera è d’accordo sulla «mandato di base» ma consiglia anche di ispirarsi ai dettami della LRD.
Nei pareri contrari si sottolinea in particolare che non si può addossare la responsabilità dell’onestà fiscale dei clienti agli istituti finanziari (in questo senso si esprimono p. es. OW, NW, FR, GR, TG, pvl, UDC, banche cantonali, Banche locali, FTAF). Per altri partecipanti alla consultazione, la disposizione deve essere depennata poiché rappresenta uno Swiss finish (GE, economiesuisse, OAD-FCT, Fiduciari Suisse, foreign banks, ASG, VSVB, Banche private, PLR-GE, FGPF, FTAF, HKBB, GSCGI, alliancefinance, Avocats GE) o perché è estranea alla materia (VD, PPD, economiesuisse, SwissBanking, ARIF, PolyReg, SVUE, SFAMA, UBS, Validitas, FPV, CP, FGPF, ZKB, PD-Consult, ZVOPS, GCO, Swisscanto, Raiffeisen, Valiant). Secondo PPD, pvl, SVV, SLV, ZKB e CCIG, la norma diverrà superflua con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni o dovrebbe essere prevista nell’ambito dello stesso. PLR, ASG e GCO la considerano inattuabile. SFAA è del parere che essa diminuirà l’attrattività della piazza finanziaria svizzera.
2.2 Gestori patrimoniali
L’assoggettamento dei gestori patrimoniali (art. 17 segg. AP-LIFin) viene espressamente approvato da ZH, LU, GR, JU, ARIF, SVUE, SKS, SFAMA, foreign banks, VSVB, SECA, SFAA, Banche locali, Valiant. SECA raccomanda inoltre di tener conto, nel disciplinare la delega di compiti da parte di un gestore patrimoniale, anche del Regolamento dell’UE relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA). Anche FPV e CP approvano l’assoggettamento dei gestori patrimoniali, ma raccomandano, insieme a PLR-GE, di strutturare la vigilanza in modo proporzionale e di tener conto dei costi per le piccole imprese. Carnegie è del parere che non vi sia motivo di escludere certi partecipanti al mercato finanziario dalla vigilanza prudenziale della FINMA. TG consiglia di limitare la LIFin sul piano materiale alla vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali.
UDC si dichiara contrario all’assoggettamento obbligatorio dei gestori patrimoniali, in quanto considera inutile una vigilanza su queste imprese, composte perlopiù di PMI. Anche Camera fiduciaria considera sproporzionato l’assoggettamento di tutti i gestori patrimoniali a una vigilanza prudenziale, dati i rischi finanziari e giuridici che scaturiscono dalla LSF. Occorrerebbe invece dare la possibilità ai gestori patrimoniali di assoggettarsi volontariamente alla vigilanza della FINMA (UDC, SIC Svizzera, Fiduciari Suisse, SVUE, alliancefinance).