Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge

sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)

Vari partecipanti propongono di prevedere, invece dell’assoggettamento obbligatorio dei gestori patrimoniali, la possibilità di un assoggettamento volontario alla vigilanza della FINMA (UDC, Fiduciari Suisse, alliancefinance). Anche SVUE e Swisscanto raccomandano di concedere ai piccoli consulenti agli investimenti che operano con clienti privati la possibilità di un assoggettamento volontario. Le banche cantonali propongono di limitare la LIFin a un’adeguata vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali. Camera fiduciaria considera addirittura sproporzionato l’assoggettamento di tutti i gestori patrimoniali alla vigilanza prudenziale, in particolare anche perché le disposizioni della LSF (ad es. l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione o la procedura davanti a un tribunale arbitrale) comportano rischi finanziari e giuridici importanti.

Nell’interesse della certezza del diritto, Swissbanking raccomanda di mantenere le altre leggi applicabili ai mercati finanziari e di designare in modo più preciso i vari gestori patrimoniali mediante rimandi. SwissHoldings considera oggettivamente ingiustificato che si sottopongano alla LIFin anche le attività di tesoreria delle imprese e propone di escluderle espressamente nel secondo capoverso dell’articolo 2. BNS consiglia di escludere espressamente dal campo d’applicazione della legge anche la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), conformemente alla vigente prassi sotto il regime della legge sulle banche e alla normativa prevista per i portafogli collettivi interni delle banche nel settore degli investimenti collettivi.

Singole voci deplorano che la LIFin non contenga disposizioni definitorie (SIX) e chiedono dunque di precisare le definizioni nell’ambito dell’art. 2 (UBS).

GCO teme che l’esclusione dal campo d’applicazione della LIFin delle persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone ad esse legate per motivi economici o familiari possa ripercuotersi sul campo d’applicazione della LRD. Con l’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 3 LRD, le relazioni di questo tipo potrebbero sfuggire al campo d’applicazione della LRD, tantopiù che la LIFin si riferisce ad attività esercitate «a titolo professionale».

ASG considera inaccettabile la delimitazione tra gestori patrimoniali e gestori patrimoniali qualificati, poiché essa discredita lo statuto dei gestori patrimoniali «non qualificati».

2.1.3 Autorizzazione a cascata (art. 5 AP-LIFin)

Il sistema dell’autorizzazione a cascata viene disapprovato esplicitamente solo da ASG, mentre per il resto i partecipanti alla consultazione che si esprimono su questa disposizione approvano esplicitamente la soluzione proposta (BE, LU, FR, BS, pvl, SIC Svizzera, UBS, banche cantonali, Valiant, Vischer, AFP e SATC) o quantomeno approvano il principio (TG, ACSI, FRC, SVUE, SFAMA, Camera fiduciaria, SECA). Secondo UBS, la disposizione chiarisce sensatamente l’interazione tra i vari tipi di autorizzazione. Vischer approva il sistema ma chiede di precisare che esso è applicabile anche alle succursali e rappresentanze di istituti finanziari esteri.

SVUE, SFAMA, Camera fiduciaria e Carnegie raccomandano di mantenere la restrizione sinora prevista per l’autorizzazione nel settore degli investimenti collettivi, in considerazione dei compiti particolari svolti dai rappresentanti di investimenti di capitale esteri. Carnegie sottolinea in particolare che nonostante i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio di un’attività bancaria siano già molto elevati, è richiesta un’autorizzazione supplementare anche per i compiti di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale. A maggior ragione, dunque, l’esigenza di un’autorizzazione supplementare per i rappresentanti di investimenti di capitale esteri dovrebbe essere mantenuta. Pur approvando il sistema, TG e banche cantonali sono del parere che esso debba essere attuato nelle singole leggi. ASG disapprova l’accentramento della vigilanza degli istituti sulla gestione patrimoniale e preferirebbe un disciplinamento nelle varie leggi.