Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 66 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin)
istituti di previdenza svizzeri viene considerata illogica o ingiustificata (SVUE, SFAMA, Bär&Karrer, AIMA). SFAMA teme svantaggi concorrenziali per i gestori patrimoniali domiciliati in Svizzera di istituti di previdenza esteri e, insieme a SVUE, chiede di dare la possibilità ai gestori patrimoniali di istituti di previdenza di assoggettarsi volontariamente al livello normativo più elevato previsto per i gestori patrimoniali qualificati. CP propone di mantenere le deroghe previste all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e h LICol per i datori di lavoro e le associazioni padronali che gestiscono gli averi di istituti di previdenza propri.
ASIP approva che la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni in materia di previdenza rimanga di competenza delle autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza, ma, come PU-BLICA, vorrebbe che tutti gli istituti di previdenza fossero esclusi dal campo d’applicazione della LIFin, compresi gli istituti di previdenza registrati di cui all’articolo 48f capoverso 4 lettera a OPP 2 che amministrano il patrimonio di assicurati e pensionati di altri istituti di previdenza. alliancefinance si dichiara favorevole all’inclusione dei gestori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri nella categoria dei gestori patrimoniali qualificati.
SECA vorrebbe che tutti i gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 AP-LIFin abbiano la possibilità di sottoporsi alla vigilanza prudenziale prevista per i gestori patrimoniali qualificati. Singole voci esprimono preoccupazioni riguardo all’uso dell’espressione «asset manager» (Camera fiduciaria, AFP), in quanto comporterebbe un potenziale rischio di confusione.
Il fatto che i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale vengano spostati nella LIFin raccoglie in più pareri il favore dei partecipanti alla consultazione (BCCC, BRP). ASG è invece dell’idea che la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale debba restare assoggettata alla LICol.
COPTIS sottolinea che gli investimenti diretti in immobili non costituiscono valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 AP-LIFin e quindi le persone che si incaricano della compravendita di immobili per conto di fondi immobiliari sono esclusi dal campo d’applicazione della legge.
2.3.2 Compiti (art. 23 AP-LIFin)
SVUE chiede che i gestori patrimoniali qualificati abbiano la possibilità di agire come accomandatario per più società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol). Dato che i gestori patrimoniali qualificati ai sensi dell’articolo 25 AP-LIFin dovrebbero disporre di mezzi propri adeguati, i fondi di copertura in caso di responsabilità sono molto più consistenti rispetto a quelli che risultano dalle esigenze in materia di capitale azionario per le società anonime accomandatarie. Tuttavia, la delega della gestione di una SACol a un gestore patrimoniale qualificato da parte della società anonima accomandataria dovrebbe quantomeno essere iscritta nella legge. Bär&Karrer consiglia di descrivere più chiaramente il concetto di attività del fondo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 AP-LIFin.
2.4 Direzioni dei fondi
Banche cantonali, ASG e AIMA propongono di lasciare nella LICol il regime relativo alle direzioni dei fondi (art. 28 segg. AP-LIFin).