Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
Art. 14 cpv. 1 lett. d, dbis, eter
Nel quadro del reclutamento e, più tardi, prima dell'attribuzione di una funzione, i militari sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone. La decisione del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone costituisce, nel caso di una dichiarazione di rischio, la base per una sospensione temporanea delle chiamate in servizio o eventualmente per una decisione di non reclutamento oppure una decisione di esclusione dall'esercito o di degradazione. Di conseguenza, la decisione del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone deve parimenti poter essere elaborata nel PISA.
I contabili di milizia (furiere, quartiermastro, capo del servizio del commissariato) delle contabilità della truppa sono oggi responsabili dell'amministrazione di risorse finanziarie della Confederazione per un ammontare complessivo di 45 milioni di franchi. Nell'ambito della valutazione dei quadri e, più tardi, prima dell'attribuzione della funzione, i futuri contabili di milizia di una contabilità della truppa saranno sottoposti a un controllo relativo all'integrità personale. La decisione dello specialista di psicologia costituirà di conseguenza la base per l'attribuzione della funzione di contabile di milizia. Nel caso di una decisione negativa, al militare sarà attribuita un'altra funzione o sarà esonerato dal compito di gestire la contabilità. Nel PISA saranno elaborate esclusivamente la data del controllo e la decisione (adempiuto/non adempiuto).
Gli articoli 36 segg. LM disciplinano la protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare. I documenti relativi ai procedimenti, unitamente ai reclami e alle decisioni sull'idoneità, sul non reclutamento, sulla degradazione, sull'esclusione dall'esercito o sull'ammissione all'avanzamento e la promozione secondo gli articoli 21-24 LM e le sanzioni di diritto amministrativo analoghe saranno in futuro elaborati nel PISA per motivi di tracciabilità.
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. b
Per il trattamento di casi assicurativi, all'assicurazione militare sarà consentito l'accesso online in tempo reale ma limitato ai dati del PISA. Di conseguenza, può essere abrogata la lettera b del capoverso 2 dell'articolo 16.
Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e e cpv. 2 lett. d
Per il trattamento di casi assicurativi, all'assicurazione militare sarà consentito l'accesso online in tempo reale a tutti i dati sanitari di MEDISA. Una limitazione dell'accesso ai soli casi in sospeso presso l'assicurazione militare implica un importante onere a livello di personale. I rischi di accessi illeciti o di perdite di dati potranno essere ridotti al minimo poiché l'accesso mediante procedura di richiamo sarà concesso unicamente a due collaboratori scelti dell'assicurazione militare che hanno superato il controllo di sicurezza relativo alle persone. Di conseguenza, la lettera d del capoverso 2 dell'articolo 28 può essere abrogata.
Art. 29 cpv. 1 e 2
In futuro i dati delle persone prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile saranno conservati fino al compimento dell'80° anno di età degli