Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 9 cpv. 1bis

Chi presta servizio militare o adempie in altro modo l’obbligo di prestare servizio ha diritto a un’adeguata indennità di perdita di guadagno. Il diritto e l’ammontare dell’indennità di perdita di guadagno sono disciplinati nella LIPG. L’art. 9 cpv. 1 LIPG prevede che durante la scuola reclute le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare hanno diritto soltanto a un’indennità minima («indennità giornaliera di base»). Secondo le disposizioni legali, anche i militari in ferma continuata hanno diritto, per un determinato periodo, soltanto a un’indennità minima (ibidem). Per quanto concerne le persone che prestano servizio civile, a livello di indennità esse sono equiparate alle reclute, nel quadro dell’art. 9 cpv. 3 LIPG, «per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute». La prevista ammissione al servizio militare di persone destinate a «funzioni particolari, con oneri» comporta la creazione di una nuova categoria di persone che prestano servizio militare. Questa categoria di persone non assolverà una scuola reclute stricto sensu. Il diritto a un’indennità di perdita di guadagno per persone «abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» non è per il momento disciplinato nella LIPG. Per ovviare a una possibile disparità di trattamento rispetto alle rimanenti categorie di persone che prestano servizio, il diritto a un’indennità delle persone «abili al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri» sarà esplicitamente disciplinato nel quadro della LIPG. Secondo le stime del DDPS, la nuova categoria comprenderà annualmente da 100 a 150 persone, con una conseguente prestazione di circa 39 000 giorni di servizio supplementari l’anno in seno all’amministrazione militare. Per l’IPG, le spese supplementari ammonteranno annualmente a circa 4 milioni di franchi.

11.2 Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito

Articolo unico

I contenuti dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull'organizzazione dell’esercito saranno di nuovo integralmente ripresi nella legge militare. In tal modo essi saranno meglio legittimati sotto il profilo democratico e più facilmente comprensibili sul piano della sistematica. Le disposizioni organizzative essenziali dell'esercito vengono raggruppate in un unico atto legislativo, ciò che facilita la visione d'insieme. Le competenze dell'Assemblea federale non vengono comunque ridotte poiché essa rimane l'autorità legislativa. Il diritto emanato acquisisce tuttavia ulteriore legittimità democratica, poiché è di nuovo interamente soggetto al referendum facoltativo. Con la ripresa di tutti i contenuti nella legge militare, l'ordinanza dell’Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito può essere abrogata definitivamente con effetto dal momento in cui entreranno in vigore la legge militare riveduta e le relative ordinanze d'esecuzione.