Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
interessati. I dati sanitari rilevati, pure per il trattamento nella vita civile, anche dopo anni presentano ancora un importante valore di riferimento. In tal modo, in relazione con conseguenze tardive di incidenti o malattie durante o al di fuori del servizio militare o civile, sarà possibile garantire praticamente per tutta la vita la fornitura di informazioni su dati sanitari rilevati in relazione con l'obbligo di prestare servizio militare o civile.
Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva
I dati elaborati nella banca dati FAI sono dati di medicina e di psicologia aeronautiche che devono essere qualificati come dati degni di particolare protezione. Nella banca dati FAI sono inoltre elaborati i dati di civili, vale a dire di candidati, nonché dati degli accertamenti dell'idoneità dei piloti e dei controllori del traffico aereo civili. Finora, nella prassi l'autorizzazione di accesso era limitata al minimo assolutamente indispensabile. Questo fatto sarà considerato mediante una disposizione potestativa. In tal modo sarà chiaramente evidenziato il fatto che agli interessati può essere concesso l'accesso ai dati mediante procedura di richiamo, ma che ciò non costituisce un obbligo. Anche se in futuro la banca dati FAI dovesse essere integrata nel FIS FA, sarebbe mantenuto un accesso restrittivo.
Art. 47 cpv. 2
In futuro i dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare saranno conservati fino al compimento dell'80mo anno di età degli interessati. I dati sanitari rilevati, pure per il trattamento nella vita civile, anche dopo anni presentano ancora un importante valore di riferimento. In tal modo, in relazione con conseguenze tardive di incidenti o malattie durante o al di fuori del servizio militare, sarà possibile garantire praticamente per tutta la vita la fornitura di informazioni su dati sanitari rilevati in relazione con l'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 49, 50, 52 e 53 cpv. 2
Dopo la valutazione degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito, con i dati elaborati nell'EAAD e nella banca dati FAI si tratta di assegnare il personale ai differenti impieghi. Concretizzando i disciplinamenti in vigore si intende rendere trasparente il fatto che i dati rilevati con notevoli oneri in occasione della valutazione possono essere elaborati anche in vista di possibili impieghi. Inoltre, nell'EAAD sono elaborati i dati di singoli specialisti del comando forze speciali destinati a impieghi particolari.
Art. 62 lett. k
Il progetto «sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi KEP» secondo gli articoli 96 segg. LSIM è stato sospeso e la parte «sviluppo delle carriere» è stata integrata nel sistema d'informazione Personale Difesa (IPV). Di conseguenza, nell'IPV saranno inoltre elaborati i dati menzionati alla nuova lettera k.