Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
11.3 Ordinanza dell'Assemblea federale sull'Amministrazione dell'esercito
Art. 12 n. 2 lett. h-j
L'elenco delle persone che non hanno diritto al soldo dev'essere adeguato alle modifiche degli articoli 13, 59 e 65c LM poiché l'indennità di perdita di guadagno dipende direttamente dal pagamento del soldo. Le persone menzionate alle lettere h-j non subiscono alcuna perdita di guadagno, motivo per cui non hanno nemmeno il diritto a un'indennità al riguardo. Di conseguenza, non devono figurare tra le persone che beneficiano del pagamento del soldo.
Art. 17 cpv. 2bis
Per gli impieghi nel quadro del promovimento militare della pace, oggi vengono allestiti contratti di lavoro di durata determinata sulla base dell'ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA). Inoltre, sotto il profilo giuridico vi è anche la possibilità di prestare simili impieghi computandoli sul totale obbligatorio dei giorni di servizio militare. In questo caso tuttavia non sono versati né salario né indennità. Il militare interessato riceve invece il soldo e beneficia delle prestazioni per la perdita di guadagno a cui ha diritto anche nel caso in cui prestasse servizio in Svizzera. I militari che prestano servizio d’appoggio all'estero sono trattati in maniera analoga. A tali militari non sono di conseguenza rimborsati i costi supplementari che risultano automaticamente da un impiego all'estero (per es. spese per le telecomunicazioni con i familiari, spese di viaggio fino al confine di Stato in caso di congedo, altre spese di natura familiare). Al riguardo mancava finora una pertinente base legale. Tale base legale sarà ora creata per eliminare o attenuare adeguatamente la disparità di trattamento. La configurazione concreta del supplemento di soldo sarà disciplinata dal Consiglio federale, come nel caso degli altri supplementi di soldo.
11.4 Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sostituzione di espressioni
Per differenti sistemi d'informazione militari, invece del rispettivo ufficio federale come gestore e quindi detentore dei dati è ora designato l'Aggruppamento Difesa. Da un lato, in tal modo è possibile reagire allo sviluppo dinamico delle strutture degli uffici dell'Aggruppamento Difesa in quanto in occasione di ristrutturazioni non dovrà più essere adeguata in permanenza la legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM), dall'altro, l'accentramento delle responsabilità presso un unico ente consente un'uniformizzazione e un raggruppamento dei sistemi d'informazione militari orientati al futuro, ciò che a lungo termine determinerà risparmi in termini di risorse.