Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs
Art. 2a
In un contesto tecnico sempre più complesso, aumentano anche le esigenze di sicurezza, in particolare per il controllo degli accessi e l'identificazione nonché la verifica inequivocabili delle persone autorizzate ad accedere a impianti ed edifici della Confederazione degni di protezione. Di conseguenza, a complemento degli articoli 57i segg. della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), l'articolo 2a stabilisce che nel quadro dell'autorizzazione all'accesso a un sistema d'informazione o in vista dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica, allo scopo di impedire abusi e quindi per proteggere dati personali e informazioni degne di protezione, sarà consentito rilevare dati biometrici ai fini dell'identificazione delle persone autorizzate all'accesso. Proprio nell'ambito della sicurezza interna ed esterna, questa tecnologia potrà essere utilizzata anche per l'identificazione e la verifica in occasione dell'accesso a sistemi d'informazione o per l'utilizzazione di infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono elaborate informazioni classificate e/o dati personali degni di particolare protezione. A causa della rapidità dello sviluppo tecnologico, nella legge sarà inserita una norma di delega che consentirà al Consiglio federale di introdurre o aggiornare sistemi d'informazione ai quali sarà possibile accedere in maniera sicura grazie ai dati biometrici, senza dover dapprima creare una base legale formale per ogni singolo sistema d'informazione o per ogni singola infrastruttura elettronica.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, saranno utilizzati principalmente sistemi di riconoscimento biometrici che consentono un'identificazione e una verifica inequivocabile ma che non permettono deduzioni riguardo a dati personali degni di particolare protezione quali la salute, come ad esempio nel caso degli scanner per le vene. Contemporaneamente, per sistemi con i quali oltre ai dati di accesso biometrici sono elaborati anche altri dati personali degni di particolare protezione, sarà necessario come finora creare una base legale formale propria. Per contro, per gli altri sistemi con i quali non sono elaborati dati personali degni di particolare protezione, per l'elaborazione dei dati di identificazione biometrici delle persone autorizzate all'accesso sarà sufficiente creare una base legale materiale a livello di ordinanza.
Art. 13 lett. k
Fino ad oggi le qualificazioni riguardanti l'idoneità a un possibile avanzamento militare erano allestite su formulari e trasmesse in forma cartacea. In futuro la selezione dei candidati e la gestione degli stati di servizio avverrà anche in forma elettronica. Al riguardo, costituiscono parte integrante i corrispondenti formulari delle qualifiche e delle mutazioni dell'esercito. La gestione elettronica degli stati di servizio serve tanto alla sicurezza dei dati quanto alla tracciabilità delle decisioni nell'ambito della selezione dei quadri. Le qualificazioni dei quadri potranno essere elaborate per tutta la durata della loro incorporazione nell'esercito. Con la presente disposizione nella legge sarà creata la base esplicita per l'elaborazione dei dati nel PISA. Non saranno elaborati più dati di quelli elaborati finora con i precitati formulari.