Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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2 Situazione iniziale

2.1 Diritto vigente

L’articolo 67 LEF prevede la possibilità di escutere una persona senza dover provare il credito. Vi è dunque il rischio che le esecuzioni siano promosse nei confronti di crediti contestati o addirittuta inesistenti. Tutte le esecuzioni sono iscritte nel registro delle esecuzioni e sono dunque visibili a terzi, indipendentemente dall’effettiva esistenza del credito fatto valere.

Anche se molto raramente, di fatto vi sono casi di esecuzioni infondate, ossia di false esecuzioni intenzionali. Qualora l’infondatezza sia chiara e palesemente evidente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’esecuzione in atto è nulla6. La nullità deve essere fatta valere presso l’ufficio d’esecuzione competente. Se l’ufficio d’esecuzione conferma la validità dell’esecuzione, può essere interposto ricorso gratuitamente all’autorità cantonale di vigilanza. In caso di accertamento della nullità, i procedimenti esecutivi sono annullati e infine non figurano più nell’estratto del registro (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF). Di fatto i requisiti affinché sussista la nullità sono piuttosto elevati, solo eccezionalmente infatti i procedimenti esecutivi si estinguono per nullità.

Più frequenti delle esecuzioni infondate sono le esecuzioni che riguardano crediti parzialmente o integralmente contestati. Spesso anche i crediti esistenti e non pagati sono maggiorati con una «tassa di diffida» o altri «danni di mora» e posti in esecuzione. In questi casi il creditore istante agisce in buona fede e parte dal presupposto che la somma di denaro per cui procede è effettivamente dovuta, anche se la persona escussa contesta il credito o se a posteriori effettivamente nulla risulta dovuto. Per tale motivo, in queste circostanze sembra problematico parlare di esecuzioni ingiustificate. In molti casi tuttavia una parte del credito posto in esecuzione è effettivamente dovuta: la persona escussa non ha saldato una fattura aperta e pertanto l’esecuzione non può essere definita ingiustificata.

Per ogni procedimento esecutivo la persona escussa ha la possibilità di fare opposizione, bloccando il tal modo l’esecuzione sul suo patrimonio. In casi del genere l’esecuzione può continuare solo se un giudice ha annullato l’opposizione. Anche in questi casi l’esecuzione figura per cinque anni nel registro delle esecuzioni, corredata dall’osservazione che è stata fatta opposizione. Questo anche se dopo l’opposizione il creditore istante non interviene, ovvero non cerca di far eliminare l’opposizione e di proseguire la procedura. Per la persona escussa che contesta il credito, questo aspetto è molto insoddisfacente. Il diritto vigente prevede le seguenti possibilità di opposizione:

- Azione d’accertamento di cui all’articolo 85 LEF: se il credito è soddisfatto o se è stata concessa una proroga e la persona escussa può documentarlo chiaramente, in virtù dell’articolo 85 LEF può ottenere dal tribunale del luogo d’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione. Se la domanda è ammessa, il creditore istante deve assumere tutti i costi (spese processuali ed eventuali spese ripetibili, tra cui in particolare i costi per un patrocinatore legale). I procedimenti esecutivi sono annullati e non figurano più nell’estratto del registro. Siccome il campo d’applicazione di

6 DTF 115 III 18, 24