Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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a terzi. Se si considera tuttavia la funzione dell’estratto del registro, si tratta più di mettere in evidenza coloro che notoriamente pagano in ritardo o non pagano che non di identificare le persone che contestano ingiustificatamente l’esistenza di un credito. In virtù della seconda condizione proposta, il registro può continuare a svolgere questa funzione.

Nell’ambito di questa nuova procedura, le parti coinvolte possono presentare ricorso contro la decisione dell’ufficio d’esecuzione secondo i principi generali della LEF (art. 17 segg.).

Art. 73 cpv. 1 e 2 Produzione dei mezzi di prova

L’articolo 73 capoverso 1 LEF vigente prevede che su istanza del debitore, il creditore presenti all’ufficio d’esecuzione i mezzi di prova concernenti i crediti posti in esecuzione entro il termine di opposizione. La produzione dei mezzi di prova deve consentire al debitore di valutare la pretesa e di decidere se riconoscerla o se opporsi. Il termine per presentare opposizione non viene tuttavia sospeso in caso di inadempimento da parte del creditore; se l’escusso fa opposizione, in una lite successiva il giudice può invece esigere una parte o la totalità delle spese del creditore, anche se la pretesa si rivela motivata (art. 73 cpv. 2 LEF).

La proposta di revisione dell’articolo 73 LEF amplia le possibilità del debitore di chiedere all’ufficio d’esecuzione di invitare il creditore a presentare i mezzi di prova. In questo modo si può presentare domanda non solo entro il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 69 capoverso 2 numero 3 LEF per fare opposizione, bensì per tutta la durata del procedimento. Chi promuove un’esecuzione deve essere in grado di precisarla e di documentarla in qualsiasi momento. Con questa modifica dell’articolo 73 LEF si è estesa al contempo la funzione della richiesta di produzione dei mezzi di prova: non si tratta più solo di fornire all’escusso una base per decidere se contestare la pretesa. In futuro il creditore avrà la possibilità di concretizzare maggiormente la pretesa che non è stata precisata sufficientemente quando è stata promossa l’esecuzione, anche al di fuori della procedura giudiziaria. Succede inoltre che per l’escusso non sono più evidenti le pretese fatte valere contro di lui, soprattutto quando a causa di supplementi (tasse di diffida, danni di mora, ecc.) nominalmente queste pretese non corrispondono più all’importo iniziale e ne sono poste in esecuzione diverse in successione. In questi casi sembra opportuno che il creditore metta a disposizione del debitore una panoramica delle pretese fatte valere.

Rimane invece difficile definire una sanzione nel caso in cui il creditore non dia seguito all’ingiunzione dell’ufficio d’esecuzione. Siccome deve continuare a essere possibile promuovere un’esecuzione per mettere in atto una pretesa non documentabile con gli atti, un’inattività del genere non può avere effetti né sull’esistenza della pretesa, né sulla continuazione dell’esecuzione. Dato il breve termine e la mancanza di rappresentanza legale nel procedimento d’esecuzione, sembra sproporzionato anche un pregiudizio giuridico, quale per esempio il divieto di far pervenire in una procedura giudiziaria successiva gli atti non presentati in precedenza. Si deve pertanto mantenere l’assunzione dei costi in una procedura giudiziaria successiva (art. 73 cpv. 2 LEF) già prevista nel diritto vigente.