Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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questa azione si limita ai casi di estinzione e moratoria del credito per cui si procede, la sua portata è molto limitata e nella prassi riveste scarsa importanza.

- Azione d’accertamento di cui all’articolo 85a LEF: la LEF prevede

un’ulteriore azione di accertamento con la quale l’escusso può domandare al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o dilazione. In questo caso il creditore istante deve provare che effettivamente il credito è dovuto o che era dovuto nel momento in cui di fatto è stata promossa l’esecuzione. Conformemente al diritto vigente, l’azione di cui all’articolo 85a LEF si svolge in procedura ordinaria, come previsto dall’articolo 219 segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 20087 (CPC). Nel caso in cui il valore litigioso non supera i 30 000 franchi l’azione si svolge secondo l’articolo 243 segg. CPC. Se l’azione viene accolta, il creditore istante deve assumere tutte le spese processuali (spese processuali e ripetibili). I procedimenti esecutivi sono annullati e non figurano più nell’estratto del registro. Se invece l’azione è respinta, l’escusso deve sostenere costi notevoli. Nonostante la formulazione sostanzialmente aperta dell’articolo 85a LEF («in ogni tempo»), il Tribunale federale ha tuttavia ristretto notevolmente il campo d’applicazione pratico dell’azione. È possibile farvi opposizione solo se l’escusso ha dimenticato di opporsi al precetto esecutivo entro il termine prescritto. Se tuttavia ha fatto opposizione (il che rappresenta la norma nel caso di crediti contestati), l’azione non può più essere promossa8. Se giusta l’articolo 85a LEF l’azione è illecita, il Tribunale federale rinvia l’escusso all’azione d’accertamento civile generale9. In tal modo il Tribunale federale considererebbe l’azione esclusivamente come espediente per prevenire l’esecuzione e non come strumento di rettifica del registro. Questa giurisprudenza è parzialmente criticata dalla dottrina10, secondo cui il principale effetto pratico è stato il sostanziale svuotamento di significato dell’azione di cui all’articolo 85a LEF.

- Azione d’accertamento generale: come ultimo strumento l’escusso dispo-

ne dell’azione d’accertamento negativo generale prevista dall’articolo 88 CPC. In questo modo l’escusso può chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito per il quale è stata avviata la procedura di esecuzione. Si tratta di un’azione usuale dinanzi a un tribunale civile, per la quale si valutano tutti i mezzi di prova rilevanti e si decide in maniera definitiva in merito alla sussistenza del credito. Se la domanda è ammessa, il creditore istante deve assumere tutte le spese processuali (spese processuali e ripetibili). I procedimenti esecutivi sono annullati e non figurano più nell’estratto del registro. L’azione può essere proposta in qualsiasi momento e non è vincolata ad alcun termine. Sotto diversi punti di vista è più difficile farvi opposizione rispetto all’azione di cui all’articolo 85a

7 RS 272

8 DTF 125 III 149, 153 s.; 127 III 41, 43.

9 DTF 125 III 149, 153.

10 Cfr. BODMER/BANGERT, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2011, art. 85a LEF N 14 con riferimenti.