Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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sia sottoposta ad alcun esame materiale, ma che provochi solo una decisione in merito alla comunicazione a terzi dell’esecuzione, basata su un esame dei semplici criteri formali. Questo permetterebbe inoltre di svolgere la relativa procedura dinanzi all’ufficio d’esecuzione stesso.

Il nuovo art. 8b LEF permette all’escusso di chiedere all’ufficio d’esecuzione competente di non comunicare più a terzi un’esecuzione in corso. Gli effetti dell’ammissione della domanda si limitano a impedire la comunicazione a terzi dell’esecuzione in corso; il procedimento esecutivo invece continua. L’iter in questione deve inoltre essere veloce, semplice ed economico. Come constatato questo presuppone che l’esame si limiti alla soddisfazione dei requisiti formali e che non si debbano valutare né la sussistenza del credito né la legittimità dell’esecuzione. Per raggiungere questo obiettivo si propone di non comunicare più a terzi l’esecuzione in corso se risultano soddisfatte le tre condizioni seguenti, la cui esistenza deve essere valutata di nuovo per ogni domanda di informazioni.

 In primo luogo è necessaria una domanda dell’escusso. Secondo i principi generali della LEF la domanda può essere presentata all’ufficio d’esecuzione competente oralmente o per scritto.

 Per evitare che una persona proceda sistematicamente contro coloro che hanno fatto ricorso contro di lei e che si procuri ingiustificatamente un estratto vuoto del registro, la seconda condizione necessaria è che sia introdotto un elemento quantitativo: durante il periodo di riferimento contro l’escusso possono essere pendenti procedimenti esecutivi di un altro creditore al massimo.

L’esperienza insegna che sempre più spesso si presentano casi di esecuzioni infondate, anche se solitamente si tratta di episodi isolati. Se tuttavia si accumulano le esecuzioni nei confronti di una persona, con ogni probabilità le esecuzioni hanno motivo di esistere. A maggior ragione quando le esecuzioni sono promosse da persone differenti. L’avamprogetto offre alle persone escusse la possibilità di procedere contro singole esecuzioni infondate. Chi tuttavia è escusso da tre o più persone diverse non ha più diritto a questa procedura. In questo caso vi è infatti il sospetto che l’escusso non abbia effettivamente adempiuto agli obblighi esistenti. Lo stesso vale nel caso in cui un’esecuzione prosegua contro l’escusso o nel caso in cui contro questa stessa persona sia divenuto esecutivo il pignoramento. In questo caso l’escusso che intende rettificare il proprio estratto del registro deve fare riferimento all’azione prevista dall’art. 85a LEF.

 Poiché per l’ufficio d’esecuzione la domanda comporta un onere amministrativo, si deve infine prevedere anche una tassa per la domanda e il relativo disbrigo. Questa tassa può essere introdotta dal Consiglio federale con una revisione dell’ordinanza del 23 settembre 199611 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF).

Occorre constatare che con l’introduzione di una procedura di questo tipo, caso per caso si può anche evitare che le esecuzioni giustificate non vengano più comunicate

11 RS 281.35