Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/72: 09.530 Iv.pa. Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati · 10 pagine

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LEF: si deve presentare un particolare interesse alla tutela giurisdizionale, si deve fare opposizione nel luogo di domicilio o di sede del creditore istante e si tratta di un processo civile convenzionale che di norma presuppone un rappresentante legale e che si protrae per un certo periodo. Inoltre l’attore è esposto a un notevole rischio di processo.

2.2 Problematica e necessità d’intervento

È universalmente riconosciuto che un’iscrizione nel registro delle esecuzioni ha gravi effetti per la persona escussa, visto che può complicare la ricerca di lavoro e di alloggio e la concessione di crediti. Con un’esecuzione ingiustificata si rischia pertanto di arrecare un grave danno. La Commissione è del parere che i mezzi a disposizione contro un’esecuzione ingiustificata siano inadeguati o molto onerosi per l’escusso o rischiosi, non da ultimo anche in termini economici. Tutte le azioni summenzionate devo essere promosse dall’escusso, che si trova dunque nel difficile ruolo di attore e deve dunque anticipare sia le spese processuali, sia le eventuali spese di patrocinio. In caso di perdita, la persona escussa corre inoltre il rischio di dover sostenere anche le spese di patrocinio della controparte, oltre alle proprie spese di patrocinio e alle spese processuali.

Il diritto vigente non prevede un modo semplice per evitare che terzi giungano a conoscenza di un’esecuzione ingiustificata. Per questo motivo la Commissione sostiene che la richiesta dell’iniziativa parlamentare sia giustificata. Per mitigare il problema propone tre modifiche della LEF: da un lato, a determinate condizioni l’escusso può chiedere che non venga data notizia a terzi circa procedimenti esecutivi (art. 8b AP LEF). Dall’altro, diversamente da quanto previsto nel diritto vigente, l’escusso ha la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova anche oltre il termine di opposizione (art. 73 cpv. 1 AP LEF). Occorre inoltre correggere la giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale, secondo cui le azioni di cui all’articolo 85a LEF sono ammesse solo nel caso di esecuzioni contro le quali non è stata fatta opposizione.

3 Commento alle singole disposizioni

Art. 8b (nuovo) Esclusione del diritto di consultazione

Fulcro del presente avamprogetto è l’introduzione di un nuovo strumento, con il quale si può impedire la comunicazione a terzi dell’esecuzione, indipendentemente dalla decisione sull’esistenza materiale del credito. Per raggiungere questo obiettivo si presentano fondamentalmente due possibilità: si potrebbe ipotizzare di valutare sommariamente l’esistenza materiale del credito per cui si procede. Conformemente alla sistematica LEF una valutazione di questo genere tuttavia dovrebbe essere svolta da un tribunale; l’ufficio d’esecuzione non è idoneo a tal fine. L’escusso continuerebbe a essere costretto a inoltrare la richiesta a un tribunale e ad affrontare così un onere notevole. In ultima analisi la differenza rispetto all’attuale sospensione di un’esecuzione, già prevista dall’art. 85a cpv. 2 LEF in vigore, diventerebbe quasi irrilevante. Per questo motivo l’avamprogetto prevede che l’esistenza del credito non